Art. 23 Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica della autorita' giudiziaria italiana 1. Al riconoscimento dell'ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4. 2. Il procuratore della Repubblica trasmette al giudice per le indagini preliminari l'ordine di indagine con richiesta di esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e dopo aver specificamente verificato che siano indicati: a) l'autorita' che procede; b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato; c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni; d) la durata dell'intercettazione; e) i motivi che rendono necessaria l'attivita' di indagine richiesta. 3. Il giudice per le indagini preliminari rifiuta l'esecuzione, oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilita' previste dall'ordinamento interno. Del rifiuto e' data immediata comunicazione all'autorita' di emissione a cura del procuratore della Repubblica. 4. All'ordine di indagine, previa consultazione con l'autorita' di emissione, puo' darsi esecuzione alternativamente: a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi; b) con l'intercettazione, la registrazione e la successiva trasmissione dei risultati delle operazioni. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico ministero, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorita' di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione. 6. Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di intercettazione, l'autorita' di emissione puo' richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione. 7. Sono a carico dello Stato le spese di esecuzione delle operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle relative alle trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni.
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 270-bis del codice di procedura penale, cosi' recita: «Art. 270-bis (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni. 2. Terminate le intercettazioni, l'autorita' giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato. 3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi e' pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando e' necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. 4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorita' giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. 6. Non e' in ogni caso precluso all'autorita' giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto. 7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non puo' piu' opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria non puo' acquisire ne' utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato. 8. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.».