Art. 23 
 
 
Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza  tecnica  della
                   autorita' giudiziaria italiana 
 
  1.  Al  riconoscimento  dell'ordine  di  indagine  emesso  per   le
operazioni di intercettazione  provvede,  sempre  che  sussistano  le
condizioni di ammissibilita' previste  dall'ordinamento  interno,  il
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto di cui all'articolo 4. 
  2. Il procuratore della Repubblica  trasmette  al  giudice  per  le
indagini  preliminari  l'ordine  di   indagine   con   richiesta   di
esecuzione, dopo  aver  provveduto  al  riconoscimento  e  dopo  aver
specificamente verificato che siano indicati: 
  a) l'autorita' che procede; 
  b) l'esistenza del titolo che dispone o  autorizza  lo  svolgimento
delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato; 
  c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni; 
  d) la durata dell'intercettazione; 
  e)  i  motivi  che  rendono  necessaria  l'attivita'  di   indagine
richiesta. 
  3. Il giudice per le  indagini  preliminari  rifiuta  l'esecuzione,
oltre che per i motivi indicati dall'articolo 10, se  non  sussistono
le condizioni di ammissibilita'  previste  dall'ordinamento  interno.
Del  rifiuto  e'  data  immediata  comunicazione   all'autorita'   di
emissione a cura del procuratore della Repubblica. 
  4. All'ordine di indagine, previa consultazione con l'autorita'  di
emissione, puo' darsi esecuzione alternativamente: 
  a) con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi; 
  b)  con  l'intercettazione,  la  registrazione  e   la   successiva
trasmissione dei risultati delle operazioni. 
  5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il pubblico  ministero,
quando sono acquisite comunicazioni di servizio  di  appartenenti  al
Dipartimento delle informazioni per la  sicurezza  o  ai  servizi  di
informazione per la  sicurezza,  provvede  agli  adempimenti  di  cui
all'articolo  270-bis  del  codice  di  procedura  penale  prima   di
trasmettere all'autorita' di emissione i risultati  delle  operazioni
di intercettazione. 
  6. Al momento della richiesta, o successivamente  anche  nel  corso
delle operazioni di intercettazione, l'autorita'  di  emissione  puo'
richiedere la trascrizione, la  decodificazione  o  la  decrittazione
della registrazione. 
  7.  Sono  a  carico  dello  Stato  le  spese  di  esecuzione  delle
operazioni di intercettazione, ad eccezione di quelle  relative  alle
trascrizioni, decodificazione e decrittazione delle comunicazioni. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo dell'art. 270-bis del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art.   270-bis   (Comunicazioni   di    servizio    di
          appartenenti al  Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). -
          1. L'autorita' giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite
          intercettazioni, comunicazioni di servizio di  appartenenti
          al Dipartimento delle informazioni per la  sicurezza  o  ai
          servizi  di  informazione   per   la   sicurezza,   dispone
          l'immediata secretazione e la custodia  in  luogo  protetto
          dei documenti, dei supporti e degli atti  concernenti  tali
          comunicazioni. 
              2.   Terminate    le    intercettazioni,    l'autorita'
          giudiziaria  trasmette  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri   copia   della   documentazione   contenente   le
          informazioni di cui intende  avvalersi  nel  processo,  per
          accertare se taluna di queste informazioni sia  coperta  da
          segreto di Stato. 
              3. Prima della risposta del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  le  informazioni  ad  esso  inviate  possono
          essere utilizzate solo se vi e'  pericolo  di  inquinamento
          delle prove, o pericolo di fuga,  o  quando  e'  necessario
          intervenire per prevenire o interrompere la commissione  di
          un  delitto  per  il  quale  sia  prevista  la  pena  della
          reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.  Resta
          ferma  la  disciplina  concernente  la  speciale  causa  di
          giustificazione prevista per attivita'  del  personale  dei
          servizi di informazione per la sicurezza. 
              4. Se entro sessanta giorni dalla  notificazione  della
          richiesta il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non
          oppone il segreto, l'autorita'  giudiziaria  acquisisce  la
          notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 
              5.  L'opposizione  del  segreto   di   Stato   inibisce
          all'autorita'  giudiziaria  l'utilizzazione  delle  notizie
          coperte dal segreto. 
              6.  Non  e'  in  ogni   caso   precluso   all'autorita'
          giudiziaria di procedere in base  ad  elementi  autonomi  e
          indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto. 
              7. Quando e' sollevato conflitto  di  attribuzione  nei
          confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
          qualora   il    conflitto    sia    risolto    nel    senso
          dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  non   puo'   piu'   opporlo   con
          riferimento al medesimo oggetto. Qualora il  conflitto  sia
          risolto nel senso della sussistenza del segreto  di  Stato,
          l'autorita' giudiziaria non puo' acquisire ne'  utilizzare,
          direttamente o indirettamente, atti o documenti  sui  quali
          e' stato opposto il segreto di Stato. 
              8. In nessun caso il segreto  di  Stato  e'  opponibile
          alla Corte costituzionale. La Corte  adotta  le  necessarie
          garanzie per la segretezza del procedimento.».