Art. 28 
 
 
             Impugnazione dell'ordine di indagine avente 
               ad oggetto il sequestro a fini di prova 
 
  1. Contro l'ordine di indagine avente ad  oggetto  il  sequestro  a
fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o  l'imputato,  il
suo difensore, la persona alla quale la prova o il  bene  sono  stati
sequestrati e quella che  avrebbe  diritto  alla  loro  restituzione,
possono proporre richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 324  del
codice di procedura penale. 
  2. Si applicano altresi' le previsioni di cui agli articoli 322-bis
e 325 codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Il  testo  dell'art.  324  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art. 324 (Procedimento di riesame). - 1. La  richiesta
          di riesame e' presentata, nella cancelleria  del  tribunale
          indicato nel comma 5, entro  dieci  giorni  dalla  data  di
          esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o
          dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza
          dell'avvenuto sequestro. 
              2. La richiesta e' presentata  con  le  forme  previste
          dall'art. 582. Se la richiesta  e'  proposta  dall'imputato
          non detenuto ne' internato,  questi,  ove  non  abbia  gia'
          dichiarato o eletto domicilio o  non  si  sia  proceduto  a
          norma dell'art. 161 comma 2,  deve  indicare  il  domicilio
          presso il quale  intende  ricevere  l'avviso  previsto  dal
          comma 6;  in  mancanza,  l'avviso  e'  notificato  mediante
          consegna al difensore.  Se  la  richiesta  e'  proposta  da
          un'altra persona e questa abbia  omesso  di  dichiarare  il
          proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
          in cancelleria. 
              3. La cancelleria da'  immediato  avviso  all'autorita'
          giudiziaria procedente che,  entro  il  giorno  successivo,
          trasmette  al  tribunale  gli  atti  su  cui  si  fonda  il
          provvedimento oggetto del riesame. 
              4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati
          anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta  ha,  inoltre,
          facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al  giudice  del
          riesame, facendone dare atto a  verbale  prima  dell'inizio
          della discussione. 
              5. Sulla richiesta di riesame decide,  in  composizione
          collegiale, il  tribunale  del  capoluogo  della  provincia
          nella  quale  ha  sede   l'ufficio   che   ha   emesso   il
          provvedimento nel termine di dieci giorni  dalla  ricezione
          degli atti. 
              6. Il procedimento davanti al tribunale  si  svolge  in
          Camera di consiglio nelle  forme  previste  dall'art.  127.
          Almeno tre giorni prima, l'avviso della  data  fissata  per
          l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e  notificato
          al difensore e a chi ha  proposto  la  richiesta.  Fino  al
          giorno  dell'udienza  gli  atti   restano   depositati   in
          cancelleria. 
              7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi 9,
          9-bis e 10. La revoca del provvedimento di  sequestro  puo'
          essere  parziale  e  non  puo'  essere  disposta  nei  casi
          indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale. 
              8. Il giudice del riesame, nel  caso  di  contestazione
          della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
          giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.». 
              - Il testo dell'art. 322-bis del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art. 322-bis (Appello). - 1. Fuori dei  casi  previsti
          dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e  il  suo
          difensore,  la  persona  alla  quale  le  cose  sono  state
          sequestrate  e  quella  che  avrebbe  diritto   alla   loro
          restituzione, possono proporre appello contro le  ordinanze
          in materia di sequestro preventivo e contro il  decreto  di
          revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero. 
              1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale,
          il tribunale del capoluogo della provincia nella  quale  ha
          sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. 
              2.   L'appello   non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni dell'art. 310.». 
              - Il  testo  dell'art.  325  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art. 325 (Ricorso per  cassazione).  -  1.  Contro  le
          ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e  324,  il
          pubblico ministero,  l'imputato  e  il  suo  difensore,  la
          persona alla quale le cose sono state sequestrate e  quella
          che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre
          ricorso per cassazione per violazione di legge. 
              2. Entro il termine previsto  dell'art.  324  comma  1,
          contro il decreto di  sequestro  emesso  dal  giudice  puo'
          essere proposto direttamente  ricorso  per  cassazione.  La
          proposizione del ricorso rende inammissibile  la  richiesta
          di riesame. 
              3. Si applicano le disposizioni dell'art. 311 commi 3 e
          4. 
              4.  Il  ricorso   non   sospende   l'esecuzione   della
          ordinanza.».