Art. 3 Protezione dei dati personali 1. Nel compimento delle attivita' relative all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento ed all'esecuzione dell'ordine di indagine, i dati personali sono trattati secondo le disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformita' agli atti normativi dell'Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa.