Art. 3 
 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. Nel compimento  delle  attivita'  relative  all'emissione,  alla
trasmissione, al  riconoscimento  ed  all'esecuzione  dell'ordine  di
indagine, i dati personali  sono  trattati  secondo  le  disposizioni
legislative che regolano il trattamento  dei  dati  giudiziari  e  in
conformita'  agli  atti  normativi   dell'Unione   europea   e   alle
Convenzioni del Consiglio d'Europa.