Art. 31 
 
 
         Ordine di indagine emesso su richiesta della difesa 
 
  1.  Il  difensore   della   persona   sottoposta   alle   indagini,
dell'imputato, della persona per la quale e' proposta  l'applicazione
di una misura di prevenzione, puo' chiedere al pubblico  ministero  o
al giudice che procede l'emissione di un ordine d'indagine. 
  2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'atto di indagine o di prova e i motivi che  ne  giustificano  il
compimento o l'assunzione. 
  3. Se rigetta la richiesta, il pubblico  ministero  emette  decreto
motivato. Quando la richiesta  ha  ad  oggetto  un  provvedimento  di
sequestro si applica l'articolo 368 del codice di procedura penale. 
  4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Per il testo dell'art. 368 del  codice  di  procedura
          penale si veda nelle note all'art. 18.