Art. 33 Indicazioni all'autorita' di esecuzione 1. L'autorita' giudiziaria che ha emesso l'ordine di indagine concorda con l'autorita' di esecuzione le modalita' di compimento dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facolta' riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori. 2. L'autorita' giudiziaria, quando l'autorita' di esecuzione rileva che le spese necessarie all'esecuzione dell'ordine di indagine eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con quest'ultima le modalita' di ripartizione dell'eccedenza. Se non vi e' accordo, l'autorita' giudiziaria puo' ritirare, anche solo parzialmente, l'ordine di indagine o chiederne l'esecuzione. In tale ultimo caso le spese, nella parte eccedente, sono a carico dello Stato e sono disciplinate dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Note all'art. 33: - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O., cosi' recita: «Art. 7 (Rogatorie all'estero). - 1. Fermo quanto disposto dall'art. 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.».