Art. 33 
 
 
               Indicazioni all'autorita' di esecuzione 
 
  1. L'autorita' giudiziaria  che  ha  emesso  l'ordine  di  indagine
concorda con l'autorita' di esecuzione  le  modalita'  di  compimento
dell'atto di indagine o di prova, specificamente indicando i  diritti
e  le  facolta'  riconosciuti  dalla  legge  alle  parti  e  ai  loro
difensori. 
  2. L'autorita' giudiziaria, quando l'autorita' di esecuzione rileva
che  le  spese  necessarie  all'esecuzione  dell'ordine  di  indagine
eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con  quest'ultima  le
modalita' di ripartizione  dell'eccedenza.  Se  non  vi  e'  accordo,
l'autorita'  giudiziaria  puo'  ritirare,  anche  solo  parzialmente,
l'ordine di indagine o chiederne l'esecuzione. In tale ultimo caso le
spese, nella parte eccedente,  sono  a  carico  dello  Stato  e  sono
disciplinate  dall'articolo  7  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
          Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  recante  Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di spese di giustizia (Testo A), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 7  (Rogatorie  all'estero).  -  1.  Fermo  quanto
          disposto dall'art. 696, del codice di procedura penale,  le
          spese per le rogatorie  all'estero  sono  disciplinate  dal
          presente testo unico.».