Art. 36 
 
 
       Disposizioni sulla utilizzabilita' degli atti compiuti 
                  e delle prove assunte all'estero 
 
  1.  Sono  raccolti  nel  fascicolo  per  il  dibattimento  di   cui
all'articolo 431 del codice di procedura penale: 
  a) i documenti acquisiti all'estero mediante ordine di indagine e i
verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita'; 
  b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti  dalla  lettera
a), assunti all'estero a seguito di ordine di  indagine  ai  quali  i
difensori sono stati posti in grado di assistere e di  esercitare  le
facolta' loro consentite dalla legge italiana. 
  2. Nei casi e con le modalita'  di  cui  all'articolo  512-bis  del
codice di procedura penale il giudice  da'  lettura  dei  verbali  di
dichiarazioni rese all'estero, diversi da quelli di cui  all'articolo
431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a
seguito di  ordine  di  indagine  emesso  nelle  fasi  precedenti  il
giudizio. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Il  testo  dell'art.  431  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art.  431  (Fascicolo  per  il  dibattimento).  -   1.
          Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone  il
          giudizio, il giudice  provvede  nel  contraddittorio  delle
          parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se
          una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una  nuova
          udienza, non oltre il termine di quindici  giorni,  per  la
          formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento
          sono raccolti: 
              a) gli atti relativi  alla  procedibilita'  dell'azione
          penale e all'esercizio dell'azione civile; 
              b) i verbali degli atti non ripetibili  compiuti  dalla
          polizia giudiziaria; 
              c) i verbali degli atti  non  ripetibili  compiuti  dal
          pubblico ministero e dal difensore; 
              d) i documenti acquisiti all'estero mediante  rogatoria
          internazionale  e  i  verbali  degli  atti  non  ripetibili
          assunti con le stesse modalita'; 
              e)  i  verbali  degli   atti   assunti   nell'incidente
          probatorio; 
              f) i verbali degli atti,  diversi  da  quelli  previsti
          dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria
          internazionale ai quali i difensori  sono  stati  posti  in
          grado  di  assistere  e  di  esercitare  le  facolta'  loro
          consentite dalla legge italiana; 
              g) il certificato generale del casellario giudiziario e
          gli altri documenti indicati nell'art. 236; 
              h) il corpo del reato e le cose  pertinenti  al  reato,
          qualora non debbano essere custoditi altrove. 
              2.  Le  parti  possono  concordare  l'acquisizione   al
          fascicolo  per  il  dibattimento  di  atti  contenuti   nel
          fascicolo   del   pubblico   ministero,    nonche'    della
          documentazione  relativa  all'attivita'  di  investigazione
          difensiva.». 
              - Il testo dell'art. 512-bis del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art. 512-bis (Lettura di dichiarazioni rese da persona
          residente all'estero). - 1.  Il  giudice,  a  richiesta  di
          parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi  di
          prova acquisiti,  che  sia  data  lettura  dei  verbali  di
          dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche  a
          seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo  stata
          citata, non e' comparsa e solo nel caso in cui non  ne  sia
          assolutamente possibile l'esame dibattimentale.».