Art. 37 
 
 
Trasferimento temporaneo nello Stato di  persona  detenuta  in  altro
                            Stato membro 
 
  1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per  il
trasferimento  temporaneo  nel  territorio  italiano,  al  fine   del
compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova, di
persona detenuta in altro Stato membro, concordando  con  l'autorita'
di esecuzione le modalita' del trasferimento e il termine  entro  cui
la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di  esecuzione.  Si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17. 
  2. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato. 
  3. La persona detenuta temporaneamente che e' trasferita in  Italia
non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale  in
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne'  assoggettata
ad altre misure restrittive della liberta'  personale  per  un  fatto
anteriore  e  diverso  da  quello  per  il  quale  il   trasferimento
temporaneo e' stato disposto. 
  4. L'immunita' prevista  dal  comma  3  cessa  qualora  la  persona
detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilita' non  ha
lasciato  il  territorio  nazionale  trascorsi  quindici  giorni  dal
momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta ovvero, avendolo
lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.