Art. 37 Trasferimento temporaneo nello Stato di persona detenuta in altro Stato membro 1. Il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ordine di indagine per il trasferimento temporaneo nel territorio italiano, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova, di persona detenuta in altro Stato membro, concordando con l'autorita' di esecuzione le modalita' del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17. 2. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dello Stato. 3. La persona detenuta temporaneamente che e' trasferita in Italia non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto. 4. L'immunita' prevista dal comma 3 cessa qualora la persona detenuta temporaneamente trasferita, avendone la possibilita' non ha lasciato il territorio nazionale trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.