Art. 38 
 
 
           Trasferimento temporaneo in altro Stato membro 
                   di persone detenute nello Stato 
 
  1. Il pubblico ministero e  il  giudice  che  procede,  nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, possono emettere  ordine  di  indagine
per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una  persona
detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di  indagine  o
dell'assunzione di una prova che richiedano la presenza  nello  Stato
di esecuzione della persona detenuta. 
  2.  Si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo 16. 
  3. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.