Art. 38 Trasferimento temporaneo in altro Stato membro di persone detenute nello Stato 1. Il pubblico ministero e il giudice che procede, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono emettere ordine di indagine per il trasferimento temporaneo in altro Stato membro di una persona detenuta in Italia, al fine del compimento di un atto di indagine o dell'assunzione di una prova che richiedano la presenza nello Stato di esecuzione della persona detenuta. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16. 3. Le spese di trasferimento temporaneo sono a carico dallo Stato.