Art. 39 
 
 
           Richiesta di audizione mediante videoconferenza 
                  o altra trasmissione audiovisiva 
 
  1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono emettere,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine  per
richiedere l'audizione a distanza di  testimoni,  periti,  consulenti
tecnici e persone informate dei fatti,  mediante  videoconferenza,  a
condizione che l'autorita' di esecuzione abbia  la  disponibilita'  o
l'accesso ai mezzi tecnici necessari. 
  2. Allo stesso modo possono provvedere per l'audizione  a  distanza
dell'imputato o della persona sottoposta alle  indagini,  sempre  che
questi vi consentano. 
  3. L'ordine di indagine puo' essere emesso: 
  a) quando  per  i  soggetti  di  cui  ai  commi  1  e  2  ricorrono
giustificati motivi che rendono non opportuna la  loro  presenza  sul
territorio nazionale; 
  b) quando la persona da interrogare  o  esaminare  e'  a  qualsiasi
titolo detenuta nello Stato membro; 
  c) nei casi previsti dall'articolo 147-bis del decreto  legislativo
28 luglio 1989, n. 271. 
  4. L'autorita' giudiziaria concorda con l'autorita'  di  esecuzione
le modalita' dell'audizione. 
  5.  Se  l'autorita'  di  esecuzione  non  ha  la  disponibilita'  o
l'accesso ai mezzi tecnici necessari, l'autorita' giudiziaria che  ha
emesso l'ordine di indagine puo' metterli a sua disposizione  per  il
tramite dell'autorita' centrale. 
  6. L'autorita' giudiziaria verifica che alla persona  da  ascoltare
sia  dato  avvertimento  circa  i  diritti  e  le  garanzie  previste
dall'ordinamento interno. 
 
          Note all'art. 39: 
              - Il testo dell'art. 147-bis del decreto legislativo 28
          luglio  1989,  n.  271  recante  norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          cosi' recita: 
              «Art. 147-bis (Esame degli operatori  sotto  copertura,
          delle persone che collaborano  con  la  giustizia  e  degli
          imputati di reato connesso). - 1. L'esame  in  dibattimento
          delle persone ammesse, in base alla legge,  a  programmi  o
          misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si
          svolge con le cautele necessarie alla tutela della  persona
          sottoposta  all'esame,  determinate,  d'ufficio  ovvero  su
          richiesta di parte o  dell'autorita'  che  ha  disposto  il
          programma o le misure di protezione,  dal  giudice  o,  nei
          casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte
          di assise. 
              1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e  degli
          agenti  di  polizia  giudiziaria,  anche  appartenenti   ad
          organismi  di  polizia  esteri,  degli  ausiliari  e  delle
          interposte persone, che abbiano operato in attivita'  sotto
          copertura ai sensi dell'articolo 9  della  legge  16  marzo
          2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge  sempre
          con le cautele necessarie alla tutela e  alla  riservatezza
          della  persona  sottoposta  all'esame   e   con   modalita'
          determinate  dal  giudice  o,  nei  casi  di  urgenza,  dal
          presidente, in ogni caso idonee a evitare che il  volto  di
          tali soggetti sia visibile. 
              2. Ove siano disponibili strumenti tecnici  idonei,  il
          giudice o il presidente, sentite le parti,  puo'  disporre,
          anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
          collegamento  audiovisivo  che  assicuri   la   contestuale
          visibilita'  delle  persone  presenti  nel  luogo  dove  la
          persona sottoposta ad esame  si  trova.  In  tal  caso,  un
          ausiliario abilitato ad assistere il  giudice  in  udienza,
          designato  dal  giudice  o,  in  caso   di   urgenza,   dal
          presidente, e' presente nel luogo ove si trova  la  persona
          sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
          della osservanza delle disposizioni contenute nel  presente
          comma nonche' delle  cautele  adottate  per  assicurare  le
          regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
          trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige  verbale
          a norma dell'art. 136 del codice. 
              3.  Salvo  che   il   giudice   ritenga   assolutamente
          necessaria la presenza della persona da esaminare,  l'esame
          si svolge a distanza  secondo  le  modalita'  previste  dal
          comma 2 nei seguenti casi: 
              a) quando l'esame e' disposto nei confronti di  persone
          ammesse  al  piano  provvisorio  di   protezione   previsto
          dall'articolo 13, comma 1,  del  decreto-legge  15  gennaio
          1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          marzo 1991, n.  82,  e  successive  modificazioni,  o  alle
          speciali misure di protezione di cui  al  citato  art.  13,
          commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge; 
              b) quando nei confronti  della  persona  sottoposta  ad
          esame e' stato  emesso  il  decreto  di  cambiamento  delle
          generalita' di cui all'art. 3 del  decreto  legislativo  29
          marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere  all'esame,
          il giudice o il presidente si uniforma  a  quanto  previsto
          dall'art. 6, comma 6, del medesimo  decreto  legislativo  e
          dispone le cautele idonee ad evitare  che  il  volto  della
          persona sia visibile; 
              c) quando, nell'ambito di un processo  per  taluno  dei
          delitti previsti dall'art. 51,  comma  3-bis,  o  dall'art.
          407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice,  devono  essere
          esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice  nei
          cui confronti si  procede  per  uno  dei  delitti  previsti
          dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera
          a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione  dei
          procedimenti; 
              c-bis)  quando  devono  essere  esaminati  ufficiali  o
          agenti  di  polizia  giudiziaria,  anche  appartenenti   ad
          organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte
          persone, in ordine alle attivita' dai medesimi  svolte  nel
          corso delle operazioni sotto copertura di cui  all'articolo
          9  della  legge  16  marzo  2006,  n.  146,  e   successive
          modificazioni. In tali casi, il  giudice  o  il  presidente
          dispone le cautele idonee ad evitare che il volto  di  tali
          soggetti sia visibile. 
              4. Se la persona da esaminare deve essere assistita  da
          un  difensore  si  applicano   le   disposizioni   previste
          dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6. 
              5. Le modalita'  di  cui  al  comma  2  possono  essere
          altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame  della
          persona di cui e' stata  disposta  la  nuova  assunzione  a
          norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
          gravi  difficolta'  ad  assicurare  la  comparazione  della
          persona da sottoporre ad esame.».