Art. 4 
 
 
                 Attribuzioni del pubblico ministero 
 
  1.  Il  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale   del
capoluogo del distretto nel quale devono  essere  compiuti  gli  atti
richiesti  provvede,  con   decreto   motivato,   al   riconoscimento
dell'ordine di indagine  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  sua
ricezione o entro  il  diverso  termine  indicato  dall'autorita'  di
emissione, e comunque non  oltre  sessanta  giorni.  Della  ricezione
dell'ordine di indagine il procuratore della  Repubblica  informa  il
procuratore  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,  ai  fini   del
coordinamento investigativo se si  tratta  di  indagini  relative  ai
delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura  penale.  In  ogni  caso,  copia  dell'ordine  di  indagine
ricevuto e' trasmessa al Ministero della giustizia. 
  2. All'esecuzione si provvede entro i  successivi  novanta  giorni,
osservando  le  forme  espressamente  richieste   dall'autorita'   di
emissione  che  non  siano  contrarie  ai  principi  dell'ordinamento
giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli  articoli
21 e 22 e' in ogni caso regolato dalla legge italiana. 
  3. Si provvede al riconoscimento e all'esecuzione  nel  piu'  breve
termine  indicato  dall'autorita'  di  emissione  quando   sussistono
ragioni di urgenza o di necessita'. 
  4.  Il  decreto  di  riconoscimento  e'  comunicato  a  cura  della
segreteria  del  pubblico  ministero  al  difensore   della   persona
sottoposta  alle  indagini  entro  il  termine  stabilito   ai   fini
dell'avviso di cui ha  diritto  secondo  la  legge  italiana  per  il
compimento dell'atto. Quando la legge italiana  prevede  soltanto  il
diritto del difensore di  assistere  al  compimento  dell'atto  senza
previo avviso, il decreto di riconoscimento e' comunicato al  momento
in cui l'atto e' compiuto o immediatamente dopo. 
  5. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che  devono
essere  eseguiti  in  piu'  distretti,  all'esecuzione  provvede   il
procuratore della Repubblica del distretto nel quale  deve  compiersi
il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui
distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa. 
  6. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto  l'ordine  di
indagine  ritiene  che  deve  provvedere  al  riconoscimento  e  alla
esecuzione altro ufficio, trasmette allo  stesso  immediatamente  gli
atti, dando comunicazione all'autorita'  di  emissione;  in  caso  di
contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di
procedura penale. 
  7. Il riconoscimento  e  l'esecuzione  di  un  ordine  di  indagine
emesso, nello stesso o  in  altro  procedimento,  ad  integrazione  o
completamento  di  uno  precedente  spettano  al  procuratore   della
Repubblica che ha provveduto per quest'ultimo. 
  8. I verbali degli atti  compiuti,  ai  quali  il  difensore  della
persona sottoposta  alle  indagini  ha  diritto  di  assistere,  sono
depositati nella segreteria del pubblico  ministero,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale,
          cosi' recita: 
              «Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica  distrettuale).  -  1.  Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 
              a) nelle indagini preliminari  e  nei  procedimenti  di
          primo grado, dai magistrati della procura della  Repubblica
          presso il tribunale; 
              b) nei giudizi di  impugnazione  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la
          Corte di cassazione. 
              2. Nei casi di avocazione,  le  funzioni  previste  dal
          comma 1 lettera a) sono  esercitate  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di appello. 
              Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
          esercitate  dai  magistrati   della   Direzione   nazionale
          antimafia e antiterrorismo. 
              3. Le funzioni previste dal  comma  1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente a norma del capo II del titolo I. 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3-ter, del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  416,
          realizzato allo scopo di commettere delitti previsti  dagli
          articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter  e  630
          del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
          condizioni previste dal predetto  art.  416-bis  ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti  previsti
          dall'art. 74 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,
          dall'art. 291-quater del testo unico approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43,  e
          dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, le funzioni indicate  nel  comma  1  lettera  a)  sono
          attribuite all'ufficio del  pubblico  ministero  presso  il
          tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
          sede il giudice competente. 
              3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis  e  dai  commi
          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore
          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le
          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano
          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
          Repubblica presso il giudice competente. 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
              3-quinquies. Quando si tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,  600-quinquies,
          609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,  617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 640-ter  e  640-quinquies  del  codice
          penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera  a),  del
          presente articolo sono attribuite all'ufficio del  pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente.». 
              - Il testo dell'art. 54 del codice di procedura penale,
          cosi' recita: 
              «Art. 54 (Contrasti negativi tra pubblici ministeri). -
          1.  Il  pubblico  ministero,   se   durante   le   indagini
          preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza
          di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le
          funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del
          pubblico ministero presso il giudice competente. 
              2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli  atti,  se
          ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha  trasmessi,
          informa il procuratore generale presso la corte di  appello
          ovvero, qualora  appartenga  a  un  diverso  distretto,  il
          procuratore generale presso  la  Corte  di  cassazione.  Il
          procuratore generale, esaminati gli atti,  determina  quale
          ufficio del pubblico ministero  deve  procedere  e  ne  da'
          comunicazione agli uffici interessati. 
              3. Gli atti  di  indagine  preliminare  compiuti  prima
          della trasmissione o della designazione indicate nei  commi
          1 e 2  possono  essere  utilizzati  nei  casi  e  nei  modi
          previsti dalla legge. 
              3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano  in
          ogni  altro  caso  di  contrasto  negativo   fra   pubblici
          ministeri.». 
              - Il testo dell'art. 54-bis  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art.  54-bis  (Contrasti  positivi  tra   uffici   del
          pubblico ministero). -  1.  Quando  il  pubblico  ministero
          riceve notizia che presso un altro ufficio  sono  in  corso
          indagini preliminari a carico della stessa persona e per il
          medesimo fatto in relazione al quale egli procede,  informa
          senza ritardo  il  pubblico  ministero  di  questo  ufficio
          richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'art.
          54 comma 1. 
              2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la  richiesta,
          ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale
          presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a  un
          diverso distretto, il procuratore generale presso la  Corte
          di  cassazione.  Il  procuratore   generale,   assunte   le
          necessarie informazioni, determina  con  decreto  motivato,
          secondo le  regole  sulla  competenza  del  giudice,  quale
          ufficio del pubblico ministero  deve  procedere  e  ne  da'
          comunicazione  agli  uffici  interessati.  All'ufficio  del
          pubblico ministero designato sono immediatamente  trasmessi
          gli atti da parte del diverso ufficio. 
              3. Il contrasto si intende risolto quando, prima  della
          designazione prevista dal comma 2,  uno  degli  uffici  del
          pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti  a
          norma dell'art. 54 comma 1. 
              4.  Gli  atti  di  indagine  preliminare  compiuti  dai
          diversi  uffici  del  pubblico  ministero   sono   comunque
          utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. 
              5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si  applicano  in
          ogni  altro  caso  di  contrasto  positivo   tra   pubblici
          ministeri.». 
              - Il testo dell'art. 54-ter  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art.  54-ter  (Contrasti  tra  pubblici  ministeri  in
          materia  di  criminalita'  organizzata).  -  1.  Quando  il
          contrasto previsto dagli articoli  54  e  54-bis,  riguarda
          taluno dei reati  indicati  nell'art.  51,  commi  3-bis  e
          3-quater, se la decisione spetta  al  procuratore  generale
          presso la Corte di cassazione, questi provvede  sentito  il
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta
          al procuratore generale presso la corte di appello,  questi
          informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
          dei provvedimenti adottati.». 
              - Il testo  dell'art.  366,  comma  1,  del  codice  di
          procedura penale, cosi' recita: 
              «Art. 366 (Deposito degli atti  cui  hanno  diritto  di
          assistere i difensori).  -  1.  Salvo  quanto  previsto  da
          specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti  dal
          pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali  il
          difensore ha diritto di assistere,  sono  depositati  nella
          segreteria del pubblico ministero  entro  il  terzo  giorno
          successivo al compimento dell'atto,  con  facolta'  per  il
          difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni
          successivi. Quando non e' stato dato avviso del  compimento
          dell'atto,  al  difensore  e'   immediatamente   notificato
          l'avviso di deposito e il termine decorre  dal  ricevimento
          della notificazione. Il difensore ha facolta' di  esaminare
          le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e,  se
          si tratta di documenti, di estrarne copia. 
              2. omissis.».