Art. 43 
 
Richiesta di intercettazione di  telecomunicazioni  con  l'assistenza
  tecnica dell'autorita' giudiziaria di altro Stato membro 
 
  1. Il pubblico ministero emette  ordine  di  indagine,  secondo  il
modello di cui all'allegato A, sezione H 7, del presente decreto, per
la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle  operazioni  di
intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del  flusso  di
comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel
territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema
da controllare. 
  2. L'ordine di indagine contiene: 
  a)  l'indicazione  dell'autorita'  giudiziaria  che   ha   disposto
l'intercettazione; 
  b) ogni  informazione  utile  ai  fini  dell'identificazione  della
persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare; 
  c) la durata delle operazioni di intercettazione; 
  d) i dati tecnici necessari allo svolgimento  delle  operazioni  di
intercettazione; 
  e) i motivi della rilevanza dell'atto. 
  3.  Il  pubblico  ministero,  previo  accordo  con  l'autorita'  di
esecuzione, indica  nell'ordine  di  indagine  se  l'operazione  deve
essere eseguita: 
  a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni; 
  b) intercettando, registrando  e  trasmettendo  successivamente  il
risultato dell'intercettazione. 
  4.  La  richiesta  puo'  avere  ad  oggetto  la  trascrizione,   la
decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni  intercettate.
In tal caso le spese sono anticipate dallo Stato.