Art. 43 Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorita' giudiziaria di altro Stato membro 1. Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il modello di cui all'allegato A, sezione H 7, del presente decreto, per la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare. 2. L'ordine di indagine contiene: a) l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha disposto l'intercettazione; b) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare; c) la durata delle operazioni di intercettazione; d) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di intercettazione; e) i motivi della rilevanza dell'atto. 3. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorita' di esecuzione, indica nell'ordine di indagine se l'operazione deve essere eseguita: a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni; b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione. 4. La richiesta puo' avere ad oggetto la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate. In tal caso le spese sono anticipate dallo Stato.