Art. 5 
 
 
            Intervento e poteri di controllo del giudice 
 
  1. Quando l'autorita' di emissione chiede che l'atto  sia  compiuto
dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere  compiuto,  secondo
la legge italiana,  dal  giudice,  il  procuratore  della  Repubblica
riconosce l'ordine di  indagine  e  fa  richiesta  di  esecuzione  al
giudice per le indagini preliminari. 
  2. Il giudice, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo
accertamento delle condizioni per il  riconoscimento  dell'ordine  di
indagine. 
  3. Se non diversamente disposto, il giudice provvede all'esecuzione
in camera di consiglio ai  sensi  dell'articolo  127  del  codice  di
procedura  penale,  salva  l'osservanza  delle  forme   espressamente
richieste dall'autorita' di emissione, sempre che non siano contrarie
ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il  testo  dell'art.  127  del  codice  di  procedura
          penale, cosi' recita: 
              «Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio).  -  1.
          Quando si deve procedere in Camera di consiglio, il giudice
          o il presidente del collegio fissa la data  dell'udienza  e
          ne  fa  dare  avviso  alle  parti,   alle   altre   persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Se l'imputato e' privo di difensore,  l'avviso  e'  dato  a
          quello di ufficio. 
              2. Fino a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria. 
              3.  Il  pubblico  ministero,  gli   altri   destinatari
          dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se  compaiono.
          Se l'interessato e' detenuto o  internato  in  luogo  posto
          fuori della circoscrizione del giudice e ne  fa  richiesta,
          deve essere sentito  prima  del  giorno  dell'udienza,  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo. 
              4. L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento dell'imputato o del condannato che  ha  chiesto
          di essere sentito personalmente e che non  sia  detenuto  o
          internato in luogo diverso da quello  in  cui  ha  sede  il
          giudice. 
              5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste  a
          pena di nullita'. 
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 
              7. Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma  1,
          che possono proporre ricorso per cassazione. 
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato. 
              9.  L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza formalita' di procedura,  salvo  che  sia  altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 
              10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in  forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.».