Art. 8 
 
 
      Partecipazione all'esecuzione dell'autorita' di emissione 
 
  1.  L'autorita'  di  emissione   puo'   chiedere   di   partecipare
direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine. 
  2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al
comma 1, puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa
comune. Si applicano,  in  tal  caso,  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 34. 
  3. Quando non si provvede mediante la costituzione di  una  squadra
investigativa comune, la partecipazione dell'autorita'  di  emissione
avviene con le modalita' previamente concordate  con  il  procuratore
della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le
indagini preliminari ove  richiesto  dell'esecuzione  dell'ordine  di
indagine. 
  4.  Il  funzionario  dell'autorita'  di  emissione  che   partecipa
all'esecuzione dell'ordine di indagine  nel  territorio  dello  Stato
assume, anche agli  effetti  della  legge  penale,  la  qualifica  di
pubblico ufficiale. 
  5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni  causati  a
terzi  dall'autorita'  di  emissione  che  partecipa   all'esecuzione
dell'ordine di indagine, salvo il diritto di  rivalsa  nei  confronti
dello Stato di emissione. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il  decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  34
          recante  norme  di  attuazione   della   decisione   quadro
          2002/465/GAI del Consiglio, del 13  giugno  2002,  relativa
          alle  squadre  investigative  comuni  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2016, n. 58.