Art. 8 Partecipazione all'esecuzione dell'autorita' di emissione 1. L'autorita' di emissione puo' chiedere di partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine. 2. Il procuratore della Repubblica, ricevuta la richiesta di cui al comma 1, puo' promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune. Si applicano, in tal caso, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34. 3. Quando non si provvede mediante la costituzione di una squadra investigativa comune, la partecipazione dell'autorita' di emissione avviene con le modalita' previamente concordate con il procuratore della Repubblica, tenuto conto di quanto stabilito dal giudice per le indagini preliminari ove richiesto dell'esecuzione dell'ordine di indagine. 4. Il funzionario dell'autorita' di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine nel territorio dello Stato assume, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale. 5. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dall'autorita' di emissione che partecipa all'esecuzione dell'ordine di indagine, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di emissione.
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2016, n. 58.