Art. 6 
 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti della Commissione,  i  funzionari  e  il  personale
addetti alla Commissione stessa e ogni altra  persona  che  collabora
con essa o compie o concorre a compiere atti  d'inchiesta  oppure  ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati
al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto  quanto
riguarda  gli  atti  e  i   documenti   acquisiti   al   procedimento
d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la  violazione
del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse  pene
si applicano a chiunque diffonda in  tutto  o  in  parte,  anche  per
riassunto o  informazione,  atti  o  documenti  del  procedimento  di
inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale: 
              «Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di  segreti  di
          ufficio). - Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata
          di un pubblico servizio, che, violando  i  doveri  inerenti
          alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della  sua
          qualita', rivela  notizie  di  ufficio,  le  quali  debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni. 
              Se l'agevolazione e' soltanto colposa,  si  applica  la
          reclusione fino a un anno. 
              Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad  altri  un
          indebito profitto patrimoniale, si avvale  illegittimamente
          di notizie di ufficio, le quali debbano  rimanere  segrete,
          e' punito con la reclusione da due a  cinque  anni.  Se  il
          fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri  un
          ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad  altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni.».