Art. 87 
 
 
Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo
                               settore 
 
  1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di  cui  all'articolo
79,  comma  5,  che  non  applicano  il  regime  forfetario  di   cui
all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici  fiscali  per  esse
previsti, devono: 
    a) in relazione all'attivita' complessivamente  svolta,  redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con
compiutezza e analiticita' le operazioni  poste  in  essere  in  ogni
periodo  di  gestione,  e  rappresentare  adeguatamente  in  apposito
documento, da redigere entro sei mesi dalla  chiusura  dell'esercizio
annuale,  la  situazione  patrimoniale,   economica   e   finanziaria
dell'ente, distinguendo  le  attivita'  indicate  all'articolo  6  da
quelle di cui all'articolo 5, con obbligo  di  conservare  le  stesse
scritture e la relativa documentazione per un periodo  non  inferiore
quello indicato dall'articolo 22 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
    b) in relazione alle attivita' svolte con modalita'  commerciali,
di cui agli articoli 5 e 6, tenere le  scritture  contabili  previste
dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche  al  di  fuori  dei
limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo. 
  2. Gli obblighi di cui al  comma  1,  lettera  a),  si  considerano
assolti anche qualora la contabilita' consti del libro giornale e del
libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui
agli articoli 2216 e 2217 del codice civile. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle  attivita'
di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi
di ammontare superiore  a  50.000  euro  possono  tenere  per  l'anno
successivo, in luogo delle  scritture  contabili  previste  al  primo
comma, lettera  a),  il  rendiconto  economico  e  finanziario  delle
entrate e delle spese complessive di cui all'articolo 13, comma 2. 
  4. In relazione all'attivita' commerciale esercitata, gli enti  del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  hanno
l'obbligo di tenere la contabilita' separata. 
  5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5  e  8  ,  e
fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del
Terzo settore non  commerciali  di  cui  all'articolo  79,  comma  5,
limitatamente alle attivita' non commerciali di cui agli articoli 5 e
6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei  corrispettivi
mediante ricevuta o scontrino fiscale. 
  6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di  cui  all'articolo
79, comma 5,  che  effettuano  raccolte  pubbliche  di  fondi  devono
inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto  ai  sensi
dell'articolo 13, entro quattro mesi dalla  chiusura  dell'esercizio,
un rendiconto specifico redatto ai sensi del  comma  3  dell'articolo
48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  dal  quale
devono risultare, anche a mezzo di  una  relazione  illustrativa,  in
modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a  ciascuna
delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui
all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente  comma  si  applica
anche ai soggetti che si  avvalgono  del  regime  forfetario  di  cui
all'articolo 86. 
  7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di
cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione  dell'ente
del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni  facenti  parte
del  patrimonio  dovranno  essere  compresi  nell'inventario  di  cui
all'articolo 15  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di  tenere
le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16  del  medesimo
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973.   Le
registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni  comprese
dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano  i
presupposti che determinano  il  mutamento  della  qualifica  di  cui
all'articolo 79, comma 5, devono  essere  eseguite,  in  deroga  alla
disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei
suddetti presupposti. 
 
          Note all'art. 87: 
              - Per il testo dell'art. 22 del decreto del  Presidente
          della Repubblica n.  600  del  1973,  si  veda  nelle  note
          all'art. 86. 
              - Si riportano gli articoli 14, 15, 16 e 18 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: 
              «Art.   14   (Scritture   contabili    delle    imprese
          commerciali, delle societa' e degli enti equiparati). -  Le
          societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al
          primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere: 
              a) il libro giornale e il libro degli inventari; 
              b) i  registri  prescritti  ai  fini  dell'imposta  sul
          valore aggiunto; 
              c)  scritture  ausiliarie  nelle  quali  devono  essere
          registrati  gli   elementi   patrimoniali   e   reddituali,
          raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di
          desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi
          e negativi che concorrono alla determinazione del reddito; 
              d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute  in  forma
          sistematica  e  secondo  norme  di  ordinata  contabilita',
          dirette  a  seguire  le  variazioni  intervenute   tra   le
          consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono
          essere registrate le  quantita'  entrate  ed  uscite  delle
          merci  destinate  alla  vendita;   dei   semilavorati,   se
          distintamente  classificati  in   inventario,   esclusi   i
          prodotti in  corso  di  lavorazione;  dei  prodotti  finiti
          nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad
          essere in essi fisicamente  incorporati;  degli  imballaggi
          utilizzati per il  confezionamento  dei  singoli  prodotti;
          delle  materie  prime  tipicamente  consumate  nella   fase
          produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli
          altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni  del
          committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati
          per categorie  di  inventario,  possono  essere  effettuate
          anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore
          al mese. Nelle  stesse  scritture  possono  inoltre  essere
          annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i  cali  e
          le  altre   variazioni   di   quantita'   che   determinano
          scostamenti tra le  giacenze  fisiche  effettive  e  quelle
          desumibili dalle scritture di  carico  e  scarico.  Per  le
          attivita' elencate ai nn. 1) e 2) del primo comma dell'art.
          22 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni, le  registrazioni
          vanno effettuate solo per i movimenti di carico  e  scarico
          dei magazzini interni centralizzati che  forniscono  due  o
          piu' negozi o altri punti di  vendita,  con  esclusione  di
          quelli indicati al punto 4  dell'art.  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per  la
          produzione di beni,  opere,  forniture  e  servizi  la  cui
          valutazione e' effettuata  a  costi  specifici  o  a  norma
          dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n.  597,  e  successive  modificazioni,  le
          scritture  ausiliarie,  sono  costituite   da   schede   di
          lavorazione  dalle   quali   devono   risultare   i   costi
          specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di
          lavorazione sostituiscono le rilevazioni  di  carico  e  di
          scarico dei singoli beni specificamente acquistati  per  le
          predette  produzioni.   Dalle   scritture   ausiliarie   di
          magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi
          a singoli beni o a  categorie  inventariali  il  cui  costo
          complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il
          venti per cento di quello sostenuto  nello  stesso  periodo
          per tutti i beni  sopraindicati.  I  beni  o  le  categorie
          inventariali  che  possono  essere  esclusi  devono  essere
          scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale. 
              I soggetti stessi devono inoltre tenere, in  quanto  ne
          ricorrano   i   presupposti,   il   registro    dei    beni
          ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino  di
          cui ai successivi articoli  16  e  17  e  i  libri  sociali
          obbligatori di cui ai nn. 1 e seguenti dell'art.  2421  del
          codice civile. 
              Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto  e'
          soggetto  per  legge   o   per   statuto   all'approvazione
          dell'assemblea o di altri organi possono  effettuare  nelle
          scritture contabili gli aggiornamenti  conseguenziali  alla
          approvazione  stessa  fino  al  termine  stabilito  per  la
          presentazione della dichiarazione. 
              Le societa', gli enti e  gli  imprenditori  di  cui  al
          primo comma che esercitano attivita' commerciali all'estero
          mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti  che
          esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili
          organizzazioni   devono   rilevare    nella    contabilita'
          distintamente  i  fatti  di  gestione  che  interessano  le
          stabili  organizzazioni,   determinando   separatamente   i
          risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.». 
              «Art. 15 (Inventario e bilancio). -  Le  societa',  gli
          enti e gli imprenditori commerciali di cui al  primo  comma
          dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il
          bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma
          dell'art. 2217  del  codice  civile,  entro  tre  mesi  dal
          termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi ai fini delle imposte dirette. 
              L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice
          civile o da leggi speciali, deve  indicare  la  consistenza
          dei beni raggruppati in categorie  omogenee  per  natura  e
          valore  e  il  valore  attribuito  a  ciascun  gruppo.  Ove
          dall'inventario  non   si   rilevino   gli   elementi   che
          costituiscono ciascun gruppo e la loro  ubicazione,  devono
          essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte  le
          distinte   che   sono   servite   per    la    compilazione
          dell'inventario. 
              Nell'inventario degli imprenditori  individuali  devono
          essere distintamente indicate e valutate le attivita' e  le
          passivita' relative all'impresa. 
              Il bilancio e il conto dei profitti  e  delle  perdite,
          salve le disposizioni  del  codice  civile  e  delle  leggi
          speciali, possono essere redatti  con  qualsiasi  metodo  e
          secondo qualsiasi  schema,  purche'  conformi  ai  principi
          della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo
          comma dell'art. 3.». 
              «Art. 16  (Registro  dei  beni  ammortizzabili).  -  Le
          societa', gli enti e gli imprenditori commerciali,  di  cui
          al primo comma dell'art. 13, devono compilare  il  registro
          dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito  per  la
          presentazione della dichiarazione. 
              Nel  registro  devono  essere  indicati,  per   ciascun
          immobile e per  ciascuno  dei  beni  iscritti  in  pubblici
          registri, l'anno di acquisizione, il costo  originario,  le
          rivalutazioni, le svalutazioni, il  fondo  di  ammortamento
          nella misura raggiunta al  termine  del  periodo  d'imposta
          precedente, il coefficiente di ammortamento  effettivamente
          praticato  nel  periodo  d'imposta,  la  quota  annuale  di
          ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. 
              Per  i  beni  diversi  da  quelli  indicati  nel  comma
          precedente le  indicazioni  ivi  richieste  possono  essere
          effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per
          anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per  i
          beni di cui all'art. 102-bis del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  le  indicazioni  ivi
          richieste  possono  essere  effettuate  con  riferimento  a
          categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e  vita
          utile. Per i beni  gratuitamente  devolvibili  deve  essere
          distintamente indicata la  quota  annua  che  affluisce  al
          fondo di ammortamento finanziario. 
              Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
          meta'   di   quelle   risultanti   dall'applicazione    dei
          coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
          68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare
          deve essere distintamente indicato nel  registro  dei  beni
          ammortizzabili. 
              I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento  e
          trasformazione di cui all'ultimo comma del detto  art.  68,
          che non siano immediatamente deducibili, non si sommano  al
          valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
          separate del registro dei  beni  ammortizzabili  a  seconda
          dell'anno di formazione.». 
              «Art. 18  (Contabilita'  semplificata  per  le  imprese
          minori). - 1. Le disposizioni dei  precedenti  articoli  si
          applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile,
          non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di
          cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati  alle
          lettere c) e d) del primo comma  dell'art.  13,  qualora  i
          ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in  un  anno
          intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di  applicazione
          dei criteri previsti dall'art. 109, comma 2,  del  medesimo
          testo unico, non abbiano superato  l'ammontare  di  400.000
          euro per le  imprese  aventi  per  oggetto  prestazioni  di
          servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese  aventi  per
          oggetto  altre  attivita',  sono   esonerati   per   l'anno
          successivo   dalla   tenuta   delle   scritture   contabili
          prescritte dai precedenti articoli, salvi gli  obblighi  di
          tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal
          presente  decreto.  Per  i  contribuenti   che   esercitano
          contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivita'
          si  fa  riferimento  all'ammontare  dei   ricavi   relativi
          all'attivita'  prevalente.  In  mancanza   della   distinta
          annotazione  dei  ricavi,  si  considerano  prevalenti   le
          attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
          criteri per l'individuazione  delle  attivita'  consistenti
          nella prestazione di servizi. 
              2. I soggetti che  fruiscono  dell'esonero  di  cui  al
          comma 1 devono annotare  cronologicamente  in  un  apposito
          registro i ricavi percepiti indicando per ciascun  incasso:
          a) il relativo importo; b) le generalita', l'indirizzo e il
          comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il
          pagamento; c) gli estremi della fattura o  altro  documento
          emesso. Devono essere altresi'  annotate  cronologicamente,
          in  diverso  registro  e  con  riferimento  alla  data   di
          pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per  ciascuna
          spesa devono essere fornite  le  indicazioni  di  cui  alle
          lettere b) e c) del primo periodo. 
              3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi
          da quelli indicati al comma 2, sono annotati  nei  registri
          obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine  di
          presentazione della dichiarazione dei redditi. 
              4. I registri tenuti ai fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto sostituiscono i  registri  indicati  al  comma  2,
          qualora  vi  siano  iscritte  separate  annotazioni   delle
          operazioni non  soggette  a  registrazione  ai  fini  della
          suddetta  imposta.  In  luogo  delle  singole   annotazioni
          relative  a  incassi  e  pagamenti,  nell'ipotesi  in   cui
          l'incasso o il pagamento  non  sia  avvenuto  nell'anno  di
          registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo
          complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione
          delle fatture cui le  operazioni  si  riferiscono.  In  tal
          caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono  essere
          annotati separatamente  nei  registri  stessi  nel  periodo
          d'imposta in cui vengono incassati o pagati,  indicando  ai
          sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile  gia'
          registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
              5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i
          contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto senza operare  annotazioni  relative  a
          incassi  e  pagamenti,  fermo  restando   l'obbligo   della
          separata  annotazione  delle  operazioni  non  soggette   a
          registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal  caso,
          per finalita' di semplificazione si presume che la data  di
          registrazione dei documenti coincida con quella in  cui  e'
          intervenuto il relativo incasso o pagamento. 
              6. I  soggetti  esonerati  dagli  adempimenti  relativi
          all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.  34  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi
          2, 3 e 4 del presente articolo. 
              7. Il regime di contabilita' semplificata previsto  nel
          presente articolo si estende di anno in  anno  qualora  non
          vengano superati gli importi indicati nel comma 1. 
              8. Il contribuente ha facolta' di optare per il  regime
          ordinario. L'opzione ha  effetto  dall'inizio  del  periodo
          d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino  a  quando
          non e' revocata e, in ogni caso, per il  periodo  stesso  e
          per i due successivi. 
              9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di  impresa
          commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi  per  un
          ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti
          indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere  la
          contabilita' semplificata di cui al presente articolo. 
              10. Per i rivenditori, in base a contratti  estimatori,
          di giornali, di libri e di  periodici,  anche  su  supporti
          audio-videomagnetici, e per i distributori  di  carburante,
          ai fini del calcolo dei  limiti  di  ammissione  ai  regimi
          semplificati  di  contabilita',  i  ricavi   percepiti   si
          assumono al netto del prezzo corrisposto al  fornitore  dei
          predetti beni. Per le  cessioni  di  generi  di  monopolio,
          valori bollati e  postali,  marche  assicurative  e  valori
          similari,  si  considerano  ricavi   gli   aggi   percepiti
          spettanti ai rivenditori. 
              11. Ai fini del  presente  articolo  si  assumono  come
          ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme  incassate
          registrate nel registro di cui al comma 2,  primo  periodo,
          ovvero nel registro di cui al comma 4.». 
              - Si riportano gli articoli  2216  e  2217  del  codice
          civile: 
              «Art. 2216 (Contenuto del libro giornale). -  Il  libro
          giornale deve indicare  giorno  per  giorno  le  operazioni
          relative all'esercizio dell'impresa.». 
              «Art. 2217 (Redazione dell'inventario). -  L'inventario
          deve redigersi  all'inizio  dell'esercizio  dell'impresa  e
          successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
          la valutazione delle attivita' e delle passivita'  relative
          all'impresa, nonche' delle  attivita'  e  delle  passivita'
          dell'imprenditore estranee alla medesima. 
              L'inventario si chiude con il bilancio e con  il  conto
          dei profitti e delle perdite il quale deve  dimostrare  con
          evidenza e  verita'  gli  utili  conseguiti  o  le  perdite
          subite. Nelle valutazioni di bilancio  l'imprenditore  deve
          attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
          per azioni, in quanto applicabili. 
              L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
          entro tre mesi  dal  termine  per  la  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.». 
              -  Per  il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972, si veda nelle note all'art. 86.