Art. 25 
 
           Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. 
           Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS 
 
  1. La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano
la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione  rimane  sospesa,  senza
diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23, per un periodo  non
superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 2. 
  2. La gravidanza non comporta la  dispensa  dall'incarico,  la  cui
esecuzione rimane  sospesa,  senza  diritto  all'indennita'  prevista
dall'articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta  del
parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o,  alternativamente,  a
partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei  quattro
mesi successivi al parto. 
  3. Ai fini della tutela previdenziale e  assistenziale,  i  giudici
onorari di pace e i  vice  procuratori  onorari  sono  iscritti  alla
Gestione Separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335. Per il versamento del contributo si applicano le
modalita' ed i termini previsti per  i  lavoratori  autonomi  di  cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata. 
  4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano agli iscritti  agli
albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di  pace  o
di  vice  procuratore  onorario,  per  i  quali   si   applicano   le
disposizioni contenute nel regolamento  di  attuazione  dell'articolo
21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  5. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le  malattie
professionali dei giudici onorari di  pace  e  dei  vice  procuratori
onorari e' attuata con le modalita'  previste  dall'articolo  41  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  in
base al tasso di rischio corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini
del calcolo del premio assicurativo,  si  assume,  come  retribuzione
imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  l'importo
mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale
di legge per la liquidazione delle rendite di cui  all'articolo  116,
terzo comma, del predetto decreto. Tale importo  mensile,  rivalutato
annualmente, non e' frazionabile. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  26,  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   i
          titolari  di  rapporti  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'art.  49
          del medesimo testo unico e gli incaricati  alla  vendita  a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426. Sono esclusi dall'obbligo i  soggetti  assegnatari  di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  53,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi-Testo post riforma 2004): 
              «Art. 53  (Redditi  di  lavoro  autonomo).  -  1.  Sono
          redditi   di   lavoro   autonomo   quelli   che    derivano
          dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
          e  professioni  si  intende  l'esercizio  per   professione
          abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'  di  lavoro
          autonomo  diverse  da  quelle  considerate  nel  capo   VI,
          compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
          c) del comma 3 dell'art. 5. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21, commi 8 e 9,  della
          legge  31  dicembre  2012,   n.   247   (Nuova   disciplina
          dell'ordinamento della professione forense): 
              «Art.   21    (Esercizio    professionale    effettivo,
          continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi,
          degli elenchi e dei registri; obbligo  di  iscrizione  alla
          previdenza forense). -  (Omissis). 
              8.  L'iscrizione  agli  Albi  comporta  la  contestuale
          iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e  assistenza
          forense. 
              9.  La  Cassa  nazionale  di  previdenza  e  assistenza
          forense, con proprio regolamento, determina, entro un  anno
          dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  i
          minimi contributivi dovuti nel caso  di  soggetti  iscritti
          senza il raggiungimento di parametri reddituali,  eventuali
          condizioni temporanee di esenzione  o  di  diminuzione  dei
          contributi  per  soggetti  in  particolari   condizioni   e
          l'eventuale applicazione del regime contributivo. 
              10. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  30  e  41  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124 (Testo unico delle  disposizioni  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali): 
              «Art. 30.  -  Per  le  categorie  per  le  quali  siano
          stabiliti salari medi o convenzionali, questi  valgono  per
          la determinazione della retribuzione. 
              Se la retribuzione consiste in tutto  o  in  parte  nel
          vitto o alloggio o  in  altre  prestazioni  in  natura,  il
          valore di essa e' determinato in ragione dei prezzi locali,
          con decreto del Ministro per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale. 
              Nei lavori retribuiti a  cottimo  o  a  provvigione  si
          intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo
          della provvigione depurati  dalle  spese  fatte  a  proprio
          carico dal  lavoratore,  anche  se  determinate  in  misura
          forfettaria. 
              Nei casi in cui i prestatori d'opera  non  percepiscano
          retribuzione fissa o  comunque  la  remunerazione  non  sia
          accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle
          fisse di  salari  medi  o  convenzionali,  la  retribuzione
          valida ai fini della determinazione del minimale  di  legge
          per la liquidazione delle  rendite  di  cui  all'art.  116,
          comma 3. 
              Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e  grado  la
          retribuzione annua da assumersi a base della determinazione
          della rendita di inabilita' o della rendita  ai  superstiti
          e' fissata, avuto riguardo a classi di eta' ed alla  natura
          del corso degli studi  seguiti  dagli  alunni  stessi,  con
          decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
          di concerto con i Ministri per il tesoro e per la  pubblica
          istruzione. Per  gli  alunni  delle  scuole  private  detta
          retribuzione vale anche ai fini contributivi.». 
              «Art. 41. - Il premio di assicurazione  e'  dovuto  dal
          datore di lavoro in base al tasso di premio previsto  dalla
          tariffa  di  cui  al  precedente   articolo   e   applicato
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro  nella  misura,  con  le  modalita'  e
          secondo le condizioni della tariffa stessa,  sull'ammontare
          complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o
          convenzionali o, comunque, da assumersi ai sensi  di  legge
          per tutta la  durata  dei  lavori,  ai  prestatori  d'opera
          compresi nell'obbligo dell'assicurazione. 
              I tassi della tariffa sono riferiti  a  mille  lire  di
          retribuzione.».