(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
               al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 
 
  All'articolo 1 e' premesso il seguente: 
  «Art. 01 (Modifiche al decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  2017,  n.
15). - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole:  "Entro  sessanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni"; 
    b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
    "2-ter. Al fine di assicurare la  parita'  di  trattamento  nella
ripartizione degli oneri,  qualora  l'Emittente  abbia  presentato  o
abbia formalmente comunicato l'intenzione di  presentare,  a  seguito
dell'accertamento  dei  requisiti  di  accesso,   la   richiesta   di
intervento dello Stato ai  sensi  dell'articolo  15,  il  termine  di
scadenza delle passivita' di cui al comma  2  del  presente  articolo
dallo  stesso  emesse  che  ricada  nei  sei  mesi  successivi   alla
presentazione   dell'istanza   o    della    formale    comunicazione
dell'intenzione di presentarla e' prorogato  fino  al  termine  dello
stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento  ai
sensi di legge  o  di  clausole  contrattuali,  ivi  comprese  quelle
relative ad  altri  rapporti  di  cui  e'  parte  l'Emittente  o  una
componente del gruppo bancario di cui esso e' parte. Alla proroga  si
applica, in quanto compatibile, il comma 10  del  presente  articolo.
Durante la proroga  le  passivita'  producono  interessi  secondo  le
previsioni contrattuali applicabili"». 
  All'articolo 2: 
    al comma 2, le parole: «creditori  non  ceduti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «crediti non ceduti». 
  All'articolo 3: 
    al comma 2, alinea: 
      al primo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite
dalle seguenti: «nel proprio sito internet»; 
      al secondo e al quarto periodo,  le  parole:  «sul  sito»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»; 
      al decimo periodo, le parole: «fermo che» sono sostituite dalle
seguenti: «fermo restando che»; 
    al comma 2, lettera b), le parole: «le nullita'» sono  sostituite
dalle seguenti: «le ipotesi di nullita'» e le parole: «comma 2» dalle
seguenti: «secondo comma»; 
    al  comma  2,  lettera  c),   le   parole:   «sulla   conformita'
urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «sulla  conformita'  dell'immobile  alla
disciplina in materia urbanistica, edilizia  e  di  tutela  dei  beni
storici e architettonici»; 
    al comma 3, secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «primo comma»; 
    al comma 4, le parole: «regolamento (UE)» sono  sostituite  dalle
seguenti: «regolamento (CE)». 
  All'articolo 4: 
    ai commi 2, terzo periodo, e 3, primo periodo, le  parole:  «111,
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «111, primo comma». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, primo periodo, la  parola:  «56-bis1»  e'  sostituita
dalla seguente: «56-bis.1»; 
    al comma 4, primo periodo, la  parola:  «escluse»  e'  sostituita
dalla seguente: «esclusi». 
  Nel titolo, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le
seguenti: «per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel
contesto  di  una  ricapitalizzazione   precauzionale   nel   settore
creditizio nonche'».