Art. 5 
 
 
                     Attuazione degli interventi 
 
  1. Gli interventi di recupero e salvaguardia e  gli  interventi  di
ripristino di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 sono eseguiti
in conformita' alle disposizioni del decreto di  cui  all'articolo  2
della  presente  legge  nonche'  alla  legislazione  vigente  e,   in
particolare,  alla  normativa  dell'Unione  europea  in  materia   di
sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  2. I contributi previsti dalla presente  legge  sono  concessi  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti  di
Stato  e  sono  notificati  alla   Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002,  n.  137)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio  2004,  n.  45,  supplemento
          ordinario. 
              - Per  i  riferimenti  al  trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea, si veda nelle note all'art. 1.