Art. 5 Attuazione degli interventi 1. Gli interventi di recupero e salvaguardia e gli interventi di ripristino di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 sono eseguiti in conformita' alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della presente legge nonche' alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento ordinario. - Per i riferimenti al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si veda nelle note all'art. 1.