Art. 10 Ferrocicli 1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI puo' essere consentita sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, con modalita' definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuita' con la circolazione dei treni.