Art. 11 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  alla   presente   legge
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 9 agosto 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando