Art. 14 
 
                Graduatoria del concorso e ammissione 
                 al corso di formazione dirigenziale 
 
  1. All'esito  del  concorso  di  accesso  al  corso  di  formazione
dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria  generale
nazionale per merito e  titoli,  sulla  base  del  punteggio  di  cui
all'articolo 12, comma 5.  A  parita'  di  punteggio  complessivo  si
applicano le preferenze di cui all'articolo  5,  commi  4  e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487. 
  2. Ai corsi di formazione dirigenziale  sono  ammessi  i  candidati
utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito  e
titoli del concorso di ammissione, entro il  limite  del  numero  dei
posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5. 
  3. La graduatoria  generale  nazionale  per  merito  e  titoli  del
concorso di ammissione  al  corso  di  formazione  e'  approvata  con
decreto del direttore generale, ed e' pubblicata  sul  sito  internet
del Ministero. Della  pubblicazione  si  da'  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, commi  4  e  5,  del
          citato decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487: 
              «Art.  5  (Categorie  riservatarie  e   preferenze)   -
          (Omissis). 
              4. Le categorie di cittadini che nei pubblici  concorsi
          hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli
          sono appresso elencate. A parita' di  merito  i  titoli  di
          preferenza sono: 
              1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
              2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
              3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
              4) i mutilati ed  invalidi  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
              5) gli orfani di guerra; 
              6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
              7) gli orfani  dei  caduti  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
              8) i feriti in combattimento; 
              9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa; 
              10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra  ex
          combattenti; 
              11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto  di
          guerra; 
              12) i figli dei mutilati e degli invalidi per  servizio
          nel settore pubblico e privato; 
              13) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti di guerra; 
              14) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per fatto di guerra; 
              15) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
              16) coloro che abbiano prestato servizio militare  come
          combattenti; 
              17) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio  a
          qualunque   titolo,   per   non    meno    di    un    anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
              18) i coniugati e  i  non  coniugati  con  riguardo  al
          numero dei figli a carico; 
              19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
              20) militari volontari  delle  Forze  armate  congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
              5. A parita' di merito e di  titoli  la  preferenza  e'
          determinata: 
              a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal
          fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
              b)   dall'aver   prestato   lodevole   servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche; 
              c) dalla maggiore eta'.».