Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca; 
    b) «Ministro», il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
    c) «USR», gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo  75
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.300  recante  riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
    d) «Bando», ciascun bando di concorso adottato in attuazione  del
presente regolamento. 
    e) «Testo Unico», il testo unico delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
    f) «Legge», la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante  riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti; 
    g) «Decreto-legge», il decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge  8  novembre  2013,  n.  128
recante misure  urgenti  in  materia  di  istruzione,  universita'  e
ricerca; 
    h)  «CEF»,  il  Common  European  Framework  of  References   for
Languages come definito dal Consiglio Europeo; 
    i) «Commissione del concorso», la  Commissione  esaminatrice  dei
candidati  al  concorso  di  ammissione  al   corso   di   formazione
dirigenziale; 
    l)   «Sotto-commissione    del    concorso»,    ciascuna    delle
Sotto-commissioni  esaminatrici  dei   candidati   al   concorso   di
ammissione al corso di formazione dirigenziale; 
    m)  «Commissione   del   corso»,   ciascuna   delle   Commissioni
esaminatrici dei partecipanti al corso di formazione  dirigenziale  e
tirocinio; 
    n) «Direttore generale»,  il  Direttore  generale  preposto  alla
direzione  competente  per  gli  indirizzi  generali  relativi   alla
disciplina giuridica ed economica del personale scolastico; 
    o) «CRUI», la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane; 
    p) «Semiesonero», esenzione al  cinquanta  percento  dai  normali
obblighi di servizio, ferma restando la validita' a tutti gli effetti
della quota di servizio non prestato come servizio di istituto  nella
scuola. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 75 del decreto legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  16  aprile
          1994, n. 297, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti della legge 13 luglio 2015, n. 107,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  del  decreto-legge  12  settembre
          2013, n. 104, si veda nelle note alle premesse.