Art. 5 
 
             Bando di concorso per l'ammissione al corso 
                     di formazione dirigenziale 
 
  1. Il Bando specifica: 
    a) i requisiti generali di ammissione al concorso di  accesso  al
corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 6; 
    b) i termini, il contenuto e le modalita' di presentazione  delle
istanze  di  partecipazione  al  concorso  di  accesso  al  corso  di
formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 7; 
    c) il numero dei candidati ammessi alla frequenza  del  corso  di
formazione dirigenziale ai sensi dell'articolo 4,  comma  5,  nonche'
dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 1; 
    d) le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova  preselettiva
e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12; 
    e)  le  modalita'  di  svolgimento  del   corso   di   formazione
dirigenziale e del tirocinio, ai sensi dell'articolo 17; 
    f)  le  modalita'  di  versamento,  direttamente  nei  pertinenti
capitoli del bilancio dello Stato, del contributo posto a carico  dei
candidati per far parzialmente  fronte  alle  spese  della  procedura
concorsuale, individuato in un importo  pari  a  10  euro,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31  agosto  2013,
n. 101; 
    g) le modalita' di informazione e di comunicazione ai candidati; 
    h) i documenti richiesti per l'assunzione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3-septies, del
          decreto-legge  31  agosto  2013  n.  101,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego) - (Omissis). 
              3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
          comma 3-quinquies, il bando di  concorso  puo'  fissare  un
          contributo di ammissione ai concorsi per ciascun  candidato
          in misura non superiore a 10 euro.».