Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1.  Possono  presentare  domanda  ai   fini   dell'erogazione   dei
contributi di cui al presente  regolamento  le  emittenti  rientranti
nelle seguenti categorie: 
    a) emittenti televisive titolari di autorizzazioni per  fornitura
di servizi media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera
AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti  diffusi  con  numerazione
automatica (LCN); 
    b)  emittenti  radiofoniche  locali  legittimamente  operanti  in
tecnica analogica ai sensi dell'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter,  del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti  indicati
dall'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
    c)  titolari  di  autorizzazioni   per   fornitura   di   servizi
radiofonici in ambito locale non operanti in  tecnica  analogica,  ai
sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato  A,  articolo  3,
una volta completata la fase di avvio dell'operativita' su  tutto  il
territorio  nazionale  delle  trasmissioni  radiofoniche  in  tecnica
digitale terrestre; 
    d)  le  emittenti  televisive  e  radiofoniche  aventi  carattere
comunitario in ambito locale, ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
lettere n) e bb), numero 1), del decreto legislativo 31 luglio  2005,
n. 177. Alle emittenti  comunitarie  si  applicano  esclusivamente  i
requisiti, i criteri e i punteggi previsti dall'articolo 7. E'  fatta
comunque  salva  la  possibilita'  per  le  stesse  di   optare,   in
alternativa, per la presentazione  della  domanda  di  contributo  ai
sensi dell'articolo 6. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'articolo
          1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,  convertito  con
          modificazioni  dalla   legge   20   marzo   2001,   n.   66
          (Disposizioni urgenti per il  differimento  di  termini  in
          materia  di  trasmissioni  radiotelevisive   analogiche   e
          digitali,  nonche'   per   il   risanamento   di   impianti
          radiotelevisivi), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          marzo 2001, n.70: 
              «Art. 1 (Differimento di termini  per  la  prosecuzione
          della radiodiffusione televisiva in ambito locale  e  della
          radiodiffusione sonora). - (Omissis). 
              2. L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
          adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui
          alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il  piano  nazionale  di
          assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora  in
          tecnica   digitale   e,    successivamente    all'effettiva
          introduzione di tale sistema e allo sviluppo  del  relativo
          mercato,  il  piano  di  assegnazione  delle  frequenze  di
          radiodiffusione sonora in tecnica  analogica  di  cui  alla
          predetta legge. Fino all'adozione  del  predetto  piano  di
          assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, di  tale
          piano,   i   soggetti   legittimamente   operanti   possono
          proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli obblighi e
          i diritti del concessionario. 
              2-bis. La  prosecuzione  nell'esercizio  da  parte  dei
          soggetti di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica del
          possesso dei seguenti requisiti alla data del 30  settembre
          2001: 
                a) se emittente di radiodiffusione sonora  in  ambito
          locale a carattere  commerciale,  la  natura  giuridica  di
          societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa
          che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti
          disposizioni in materia previdenziale; 
                b) se emittente di radiodiffusione sonora  in  ambito
          nazionale a carattere commerciale, la natura  giuridica  di
          societa'  di  capitali   che   impieghi   almeno   quindici
          dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia
          previdenziale; 
                c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere
          comunitario,   la   natura   giuridica   di    associazione
          riconosciuta o non riconosciuta, fondazione  o  cooperativa
          priva di scopo di lucro.». 
              - Si riporta il testo del comma 1, lettere  n)  e  bb),
          dell'articolo 2 e dell'articolo 24 del decreto  legislativo
          31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei  servizi  di  media
          audiovisivi  e  radiofonici),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 settembre 2005 n. 208  -  Suppl.  Ordinario  n.
          150: 
              «Art. 2 (Definizioni). - (Omissis). 
              1. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
              (Omissis). 
                n) «emittente a carattere  comunitario»,  l'emittente
          che ha la responsabilita' editoriale nella  predisposizione
          dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva  in
          ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del  5
          per cento di pubblicita' per  ogni  ora  di  diffusione;  a
          trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno  il
          50 per  cento  dell'orario  di  programmazione  giornaliero
          compreso dalle 7 alle 21; 
              (Omissis). 
                bb)   «emittente   radiofonica»,   il   titolare   di
          concessione o  autorizzazione  su  frequenze  terrestri  in
          tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilita' dei
          palinsesti  radiofonici   e,   se   emittente   radiofonica
          analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie: 
                  1) «emittente radiofonica a carattere comunitario»,
          nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza
          dello scopo di lucro,  che  trasmette  programmi  originali
          autoprodotti per almeno il  30  per  cento  dell'orario  di
          trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21,
          che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non  trasmette
          piu' del 10 per  cento  di  pubblicita'  per  ogni  ora  di
          diffusione;  non  sono  considerati   programmi   originali
          autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate
          da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore
          della stessa trasmissione; 
                  2) «emittente radiofonica a  carattere  commerciale
          locale»,   l'emittente   senza   specifici   obblighi    di
          palinsesto, che comunque destina almeno  il  20  per  cento
          della programmazione settimanale all'informazione,  di  cui
          almeno il 50 per cento all'informazione locale,  notizie  e
          servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non  meno
          di sessantaquattro ore settimanali; 
                  3) «emittente radiofonica  nazionale»,  l'emittente
          senza   particolari   obblighi,   salvo   la   trasmissione
          quotidiana di giornali radio;» 
              «Art.  24  (Durata  e  limiti   delle   concessioni   e
          autorizzazioni  radiofoniche  su  frequenze  terrestri   in
          tecnica  analogica).  -  1.  Fino  all'adozione  del  piano
          nazionale    di    assegnazione    delle    frequenze    di
          radiodiffusione  sonora  in  tecnica   analogica   di   cui
          all'articolo  42,  comma  10,  la  radiodiffusione   sonora
          privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri
          in tecnica analogica e' esercitata in regime di concessione
          o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi  stabiliti
          per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223,  e
          successive   modificazioni,   da   parte    dei    soggetti
          legittimamente operanti  in  possesso,  alla  data  del  30
          settembre 2001, dei seguenti requisiti: 
                a) se emittente di radiodiffusione sonora  in  ambito
          locale a carattere  commerciale,  la  natura  giuridica  di
          societa' di persone o di capitali o di societa' cooperativa
          che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti
          disposizioni in materia previdenziale; 
                b) se emittente di radiodiffusione sonora  in  ambito
          nazionale a carattere commerciale, la natura  giuridica  di
          societa'  di  capitali   che   impieghi   almeno   quindici
          dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia
          previdenziale; 
                c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere
          comunitario,   la   natura   giuridica   di    associazione
          riconosciuta o non riconosciuta, fondazione  o  cooperativa
          priva di scopo di lucro. 
              2. I legali rappresentanti e gli  amministratori  delle
          imprese non devono aver riportato condanna  irrevocabile  a
          pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi
          e  non  devono  essere  stati  sottoposti  alle  misure  di
          prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          e successive modificazioni,  o  alle  misure  di  sicurezza
          previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 
              3. Uno stesso  soggetto  esercente  la  radiodiffusione
          sonora in ambito locale,  direttamente  o  attraverso  piu'
          soggetti tra loro collegati o controllati,  puo'  irradiare
          il segnale  fino  ad  una  copertura  massima  di  quindici
          milioni  di  abitanti.  In  caso  di   inottemperanza,   il
          Ministero  dispone  la  sospensione   dell'esercizio   fino
          all'avvenuto adeguamento.».