Art. 9 Abrogazioni 1. Fermo restando quanto gia' previsto dall'articolo 1, comma 164, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono conseguentemente abrogati i decreti del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, e 5 novembre 2004, n. 292.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo del commi 164 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015 n. 302 - Suppl. Ordinario n. 70: «164. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 163, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare le seguenti: a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». Il decreto del Ministro delle comunicazioni 1 ottobre 2002, n. 225 (Regolamento recante modalita' e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali), abrogato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2002, n. 242. Il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 (Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.), abrogato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2004, n. 285.