Art. 2 
 
Modifiche in materia di prevalenza delle convenzioni  e  del  diritto
                       internazionale generale 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, l'articolo 696
e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  696  (Prevalenza  del  diritto  dell'Unione  europea,  delle
convenzioni e del diritto internazionale generale). - 1. Nei rapporti
con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le  domande
di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle  sentenze
penali  straniere,  l'esecuzione  all'estero  delle  sentenze  penali
italiane e gli altri rapporti con le  autorita'  straniere,  relativi
all'amministrazione  della  giustizia   in   materia   penale,   sono
disciplinati dalle norme  del  Trattato  sull'Unione  europea  e  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  nonche'  dagli  atti
normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme  mancano
o  non  dispongono  diversamente,  si  applicano   le   norme   delle
convenzioni internazionali in vigore per  lo  Stato  e  le  norme  di
diritto internazionale generale. 
  2. Nei rapporti con Stati  diversi  da  quelli  membri  dell'Unione
europea  le  estradizioni,  le  domande  di  assistenza   giudiziaria
internazionali,  gli  effetti  delle   sentenze   penali   straniere,
l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane  e  gli  altri
rapporti con le  autorita'  straniere,  relativi  all'amministrazione
della giustizia in materia  penale,  sono  disciplinati  dalle  norme
delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme
di diritto internazionale generale. 
  3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2  mancano  o  non  dispongono
diversamente, si applicano le norme del presente libro. 
  4. Il Ministro della giustizia puo', in ogni caso, non  dare  corso
alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato  richiedente
non dia idonee garanzie di reciprocita'.».