Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), valutate in euro 13.120 per ciascuno degli  anni  2017  e
2018 e in euro 16.960 annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  e  dalle
rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4,  6  e  7  del  medesimo
Accordo, pari a euro 172.866 annui a  decorrere  dall'anno  2017,  si
provvede ai sensi del comma 7. 
  2. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), valutate in euro 12.060 per ciascuno degli  anni  2017  e
2018 e in euro 14.880 annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  e  dalle
rimanenti spese di cui agli  articoli  3,  4,  5  e  8  del  medesimo
Accordo, pari a euro 212.960 annui a  decorrere  dall'anno  2017,  si
provvede ai sensi del comma 7. 
  3. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 2 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
c), valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2017 e 2018  e  in
euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti  spese
di cui all'articolo 2 del medesimo Accordo, pari a euro 148.900 annui
a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7. 
  4. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera d), valutate in euro 67.500 per ciascuno degli  anni
2017 e 2018 e in euro 75.540 annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  e
dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 e 15 del medesimo Accordo, pari a euro 190.130 annui  a  decorrere
dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7. 
  5. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), valutate in euro 21.180 per ciascuno degli  anni  2017  e
2018 e in euro 26.280 annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  e  dalle
rimanenti spese di cui agli  articoli  3,  4,  6  e  7  del  medesimo
Accordo, pari a euro 368.680 annui a  decorrere  dall'anno  2017,  si
provvede ai sensi del comma 7. 
  6. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera f), valutate in euro 3.600 per ciascuno  degli  anni  2017  e
2018 e in euro 11.120 annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  e  dalle
rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e  14  del
medesimo Accordo, pari a euro 205.320  annui  a  decorrere  dall'anno
2017, si provvede ai sensi del comma 7. 
  7. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente
a euro 1.421.116 per ciascuno  degli  anni  2017  e  2018  e  a  euro
1.449.996 annui a decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.