(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica di Malta-art. 4)
 
                             Articolo 4 
                   Istituti scolastici e culturali 
 
    1. Le due Parti si  impegnano  a  favorire  il  funzionamento  di
sezioni bilingui e  biculturali  nei  rispettivi  sistemi  educativi,
sostenendone concretamente  lo  sviluppo,  ciascuna  secondo  proprie
modalita' di intervento. 
    I titoli di studio, intermedi e finali, rilasciati dalle  sezioni
bilingui e biculturali sono riconosciuti in entrambi i  Paesi,  e  in
ciascun  Paese  spendibili  in  modo   conforme   alla   legislazione
rispettiva vigente. 
    2.  Le  Parti,  nella  misura   delle   proprie   disponibilita',
sosterranno l'attivita' di Istituzioni culturali  e  scolastiche,  in
particolare degli Istituti  di  cultura  presenti  e  di  quelli  che
verranno eventualmente aperti, delle associazioni culturali quale  il
Comitato  della  Dante  Alighieri,  favorendo  il   piu'   ampiamente
possibile il  loro  funzionamento  in  accordo  con  la  legislazione
vigente nel Paese dove essi operano.