Articolo 8 Al fine di dare attuazione al presente Accordo, le Autorita' competenti istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, composta da numero pari di rappresentanti ed esperti, nominati da ciascuna Autorita' competente. Il lavoro della Commissione Mista si basa sulla creazione di condizioni organizzative e finanziarie per la cooperazione scientifico-tecnologica. La Commissione Mista propone, armonizza e controlla l'attuazione di programmi congiunti di cooperazione scientifico-tecnologica. La Commissione Mista adottera' programmi di cooperazione, monitorera' la loro attuazione e proporra' misure concrete per la loro realizzazione. La Commissione Mista, si riunira' alternativamente in Italia e in Montenegro, in data da concordare per le vie diplomatiche.