(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Senegal-art. 12)
 
                             Articolo 12 
               Collaborazione nel settore dello Sport 
 
    Al fine di favorire lo sviluppo della collaborazione sportiva tra
i due Paesi,  le  Parti  Contraenti  faciliteranno  le  visite  degli
sportivi e dei tecnici  allo  scopo  di  promuovere  partenariati  in
questo settore. 
    Le modalita'  e  le  forme  di  tale  collaborazione,  nonche'  i
soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno,  verranno  di
volta in volta concordate  tra  le  Parti,  in  base  alla  normativa
vigente  nei  Paesi  in  cui  saranno  realizzate  ed  in  base  alle
disponibilita' finanziarie.