Articolo 2 Settori di collaborazione Le Parti Contraenti sviluppano e favoriscono la reciproca collaborazione con particolare riguardo ai seguenti ambiti: a) cultura, arte, scienza e tecnologia, istruzione secondaria e superiore; b) archeologia, conservazione e restauro; c) letterario; d) editoriale, con particolare attenzione alla traduzione ed alla pubblicazione di opere letterarie; e) protezione della proprieta' intellettuale, dei diritti d'autore e dei diritti connessi, con particolare riferimento alla promozione della collaborazione fra le rispettive amministrazioni competenti per materia; f) settori bibliotecario, librario ed archivistico; g) scambi di artisti e di formazioni artistiche, di accademici, scienziati, esperti e studiosi; h) cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie, di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di istruzione e di ricerca scientifica; i) scambi giovanili ed attivita' fisiche e sportive.