(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca-art. 4)
 
                             Articolo 4 
              Collaborazione scientifica e tecnologica 
 
    1. Le Parti Contraenti rafforzano e  facilitano  gli  scambi  nel
settore scientifico e tecnologico. La cooperazione in questo  settore
si effettuera' nelle forme seguenti: 
      a)  organizzazione  di  conferenze   e   simposi   scientifici,
seminari,  tavole  rotonde  ed  altre  manifestazioni   a   carattere
scientifico e tecnologico; 
      b) scambio di ricercatori; 
      c) realizzazione di ricerche e studi comuni in aree  concordate
fra le Parti; 
      d) scambio di informazioni e di  documentazione  scientifica  e
tecnologica; 
      e) possibilita' di creazione di laboratori congiunti; 
      f) possibilita' di stipula di  accordi  e  convenzioni  tra  le
istituzioni  italiane  e  slovacche,  incluse  quelle  universitarie,
scientifiche e di ricerca scientifica; 
      g)  partecipazione  congiunta  ai   Programmi   scientifici   e
tecnologici ed ai programmi di  ricerca  e  di  sviluppo  tecnologico
dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali. 
    2. La cooperazione nei  settori  elencati  nel  comma  precedente
verra' effettuata nel pieno rispetto  delle  rispettive  legislazioni
vigenti  nazionali  e  comunitaria  e  degli  accordi  internazionali
relativi  alla   protezione   delle   proprieta'   intellettuale   ed
industriale vincolanti per le Parti Contraenti.