Articolo 4 Collaborazione scientifica e tecnologica 1. Le Parti Contraenti rafforzano e facilitano gli scambi nel settore scientifico e tecnologico. La cooperazione in questo settore si effettuera' nelle forme seguenti: a) organizzazione di conferenze e simposi scientifici, seminari, tavole rotonde ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico; b) scambio di ricercatori; c) realizzazione di ricerche e studi comuni in aree concordate fra le Parti; d) scambio di informazioni e di documentazione scientifica e tecnologica; e) possibilita' di creazione di laboratori congiunti; f) possibilita' di stipula di accordi e convenzioni tra le istituzioni italiane e slovacche, incluse quelle universitarie, scientifiche e di ricerca scientifica; g) partecipazione congiunta ai Programmi scientifici e tecnologici ed ai programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali. 2. La cooperazione nei settori elencati nel comma precedente verra' effettuata nel pieno rispetto delle rispettive legislazioni vigenti nazionali e comunitaria e degli accordi internazionali relativi alla protezione delle proprieta' intellettuale ed industriale vincolanti per le Parti Contraenti.