Articolo 6 Patrimonio culturale 1. Le Parti Contraenti incoraggiano la cooperazione in materia di promozione e conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico, ivi comprese l'architettura, l'urbanistica e l'arte contemporanea, attraverso scambi di informazioni e buone pratiche, convegni, giornate di studio, mostre e progetti pilota. 2. Le Parti Contraenti favoriscono la collaborazione tra archivi, gallerie, biblioteche, musei e le istituzioni preposte ad attivita' espositive, con particolare riguardo ai temi connessi all'arte contemporanea, mediante lo scambio di materiali, informazioni ed esperti relativi ai settori indicati. 3. In conformita' con le rispettive legislazioni vigenti e nel rispetto degli impegni internazionali assunti, ciascuna Parte Contraente facilita ai ricercatori dell'altra Parte Contraente la ricerca negli Istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi, nelle gallerie e nelle istituzioni museali ed espositive. 4. Per quanto attiene al settore archeologico, del restauro e della conservazione, le Parti Contraenti favoriscono lo scambio di informazioni e di esperienze, nonche' la realizzazione di simposi e seminari. Le Parti Contraenti incoraggiano altresi' le missioni archeologiche di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell'altro. 5. Le Parti Contraenti assicurano la necessaria tutela giuridica nei confronti delle espressioni piu' vulnerabili della propria identita' culturale. In tal senso, le Parti Contraenti attribuiscono grande importanza alla collaborazione per l'attuazione degli obblighi imposti dalla Convenzione UNESCO sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale del 16 novembre 1972 e dalla Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003.