Articolo 7 Collaborazione culturale ed artistica 1. Ciascuna delle Parti Contraenti favorisce ogni forma di scambio culturale ed artistico onde approfondire e migliorare la reciproca conoscenza. Le Parti Contraenti collaborano nell'attuazione delle disposizioni presenti nella Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione delle espressioni delle diversita' culturali. 2. Le Parti Contraenti favoriscono, in particolare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, archeologia, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura; b) l'organizzazione di incontri, convegni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche, coinvolgendo in special modo i rispettivi enti nazionali competenti; c) la realizzazione di traduzioni e l'edizione delle opere letterarie e scientifiche di maggior rilievo originarie delle Parti Contraenti ed afferenti al relativo patrimonio culturale e scientifico, avendo particolare riguardo al settore delle scienze umane e sociali.