(Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica Slovacca-art. 7)
 
                             Articolo 7 
                Collaborazione culturale ed artistica 
 
    1. Ciascuna  delle  Parti  Contraenti  favorisce  ogni  forma  di
scambio culturale ed artistico  onde  approfondire  e  migliorare  la
reciproca conoscenza. Le Parti Contraenti collaborano nell'attuazione
delle disposizioni presenti nella Convenzione UNESCO del  20  ottobre
2005  sulla  protezione  e  la  promozione  delle  espressioni  delle
diversita' culturali. 
    2. Le Parti Contraenti favoriscono, in  particolare,  nei  limiti
delle risorse finanziarie disponibili: 
      a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e
la  cooperazione   diretta   fra   istituzioni,   organizzazioni   ed
associazioni nei  seguenti  settori:  letteratura,  arti  figurative,
architettura, archeologia,  arti  sceniche,  musica,  danza,  teatro,
folclore  e  arte   popolare,   cinema,   audiovisivi,   televisione,
radiofonia ed altre aree della cultura; 
      b) l'organizzazione di incontri,  convegni,  atelier  comuni  e
festival nelle  differenti  discipline  artistiche,  coinvolgendo  in
special modo i rispettivi enti nazionali competenti; 
      c) la realizzazione di  traduzioni  e  l'edizione  delle  opere
letterarie e scientifiche di maggior rilievo originarie  delle  Parti
Contraenti  ed  afferenti  al   relativo   patrimonio   culturale   e
scientifico, avendo particolare riguardo  al  settore  delle  scienze
umane e sociali.