(Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
    Ciascuna Parte contraente facilitera', ai  sensi  delle  leggi  e
regolamenti vigenti sul proprio territorio, l'ingresso, il  soggiorno
e il ritorno  delle  persone  dell'altra  Parte  contraente,  nonche'
l'importazione del materiale e  delle  attrezzature  necessarie  alla
realizzazione di programmi o degli scambi in conformita' al  presente
Accordo.