Art. 3 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'articolo  2  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1 della presente legge, pari a euro  4.000.000  annui  a
decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli
immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1
della presente legge, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno  2017,  a
20 milioni di euro per l'anno 2018 e  a  13,5  milioni  di  euro  per
l'anno  2019,  si  provvede   a   valere   sulle   risorse   previste
dall'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  3.  Gli  immobili  di  cui  all'articolo  3  dell'Accordo  di   cui
all'articolo 1  della  presente  legge  sono  messi  gratuitamente  a
disposizione del Centro europeo per le  previsioni  meteorologiche  a
medio termine, senza nuovi o maggiori oneri  per  il  bilancio  dello
Stato. 
  4. Per  la  manutenzione  degli  immobili  di  cui  all'articolo  3
dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  della  presente   legge,   e'
autorizzata la corresponsione di un contributo statale  alla  regione
Emilia-Romagna pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno  2020.
Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  si  provvede   mediante
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 250.000  a
decorrere dall'anno 2019. 
  5. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7  dell'Accordo  di
cui all'articolo 1 della presente legge si  fa  fronte  con  apposito
provvedimento legislativo. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.