(Accordo-art. 1)
 
                      Traduzione non ufficiale 
 
 
                               ACCORDO 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA 
        ED IL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE 
       A MEDIO TERMINE SUI LOCALI DEL CENTRO SITUATI IN ITALIA 
 
    Il Governo della Repubblica italiana, da una parte, ed il  Centro
Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, dall'altra, 
    Considerata la Convenzione che istituisce il Centro  Europeo  per
le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, firmata a Bruxelles  in
data 11 Ottobre 1973 ed emendata con effetti a partire dal  6  Giugno
2010; 
    Considerato il Protocollo sui Privilegi e le Immunita' del Centro
allegato alla Convenzione; 
    Considerata la decisione del Consiglio del Centro Europeo per  le
Previsioni Meteorologiche a Medio Termine di ubicare un centro dati a
Bologna; 
    Considerato che il Protocollo sui Privilegi e  le  Immunita'  del
Centro si applica alle attivita' del Centro in Italia; 
    Considerato  che  il  Consiglio  del  Centro,  in   accordo   con
l'Articolo 6 (1)(f) della  Convenzione,  ha  approvato  il  testo  di
questo Accordo in data 22 giugno 2017; 
    Hanno concordato quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                           Uso dei termini 
 
    In questo Accordo: 
      a) «Convenzione» si riferisce alla Convenzione  che  istituisce
il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine; 
      b) «Protocollo» si riferisce al Protocollo sui Privilegi  e  le
Immunita' del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio
Termine allegato alla Convenzione; 
      c) «Centro» si riferisce al Centro Europeo  per  le  Previsioni
Meteorologiche a Medio Termine; 
      d) «Governo» si riferisce al Governo della Repubblica italiana; 
      e) «Autorita' Italiane di competenza»  significa  le  Autorita'
nazionali o locali della  Repubblica  italiana,  in  accordo  con  le
leggi, regolamenti, disposizioni  amministrative  e  le  consuetudini
della Repubblica italiana; 
      f) I «Locali» sono da riferirsi a: 
        i. qualsiasi terreno o  edificio  di  proprieta',  affittato,
prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del Centro  nel
territorio della Repubblica italiana finalizzato all'esercizio  delle
attivita' ufficiali del Centro, ivi incluse le strutture di supporto; 
        ii. in accordo con il  Governo  e,  per  la  durata  di  tale
utilizzo,  qualsiasi  terreno  o  edificio   nel   territorio   della
Repubblica italiana che e' temporaneamente utilizzato dal Centro; 
      g) «Direttore Generale» si riferisce al Direttore Generale  del
Centro; 
      h) «Consiglio» si riferisce al Consiglio del Centro; 
      i) «proprieta' del Centro» si riferisce a tutte le  proprieta',
inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi  di  proprieta',
affittati, in gestione o amministrati del Centro in base  ad  accordi
fiduciari, sovvenzioni, garanzie, o altro finalizzati  allo  sviluppo
delle sue Attivita' Ufficiali; 
      j) «rappresentanti» si riferisce ai rappresentanti degli  Stati
Membri, i loro sostituti ed i loro consulenti  che  partecipano  alle
riunioni del o con il Centro; 
      k) i «membri del personale» sono il Direttore  Generale  e  gli
individui  appartenenti  alle  categorie  determinate  dal  Consiglio
all'articolo 17 del Protocollo, con  eccezione  di  quelli  reclutati
localmente e pagati sulla base delle ore lavorate; 
      l) per «Periodo di Occupazione» si intende il periodo a partire
dalla data in cui il Centro occupa per la prima volta i Locali; 
      m) per «Opzione di Notifica» si intende  una  comunicazione  in
forma scritta da parte del Centro al Governo, con in copia la Regione
Emilia-Romagna, in cui si  specifica  la  parte  del  terreno  e  gli
edifici richiesti la cui locazione  e  descrizione  sono  specificati
nella Parte II dell'Allegato I ed in cui si specifica la  data  dalla
quale il Centro desidera occupare  il  menzionato  territorio  e  gli
edifici; 
      n) «Attivita' Ufficiali» sono da intendersi tutte le  attivita'
del Centro,  le  quali  sono  autorizzate  dalla  Convenzione  o  dal
Consiglio ai sensi della Convenzione; 
      o) I «Residenti permanenti in Italia» sono quel personale  che,
immediatamente prima di assumere il compito nelle Sedi del Centro  in
Italia, erano gia' residenti in Italia; 
      p) «Regione»: Regione Emilia Romagna; 
      q) «Accordo Supplementare» si riferisce ad un  accordo  tra  il
Centro da una parte ed  il  Governo  e  la  Regione  dall'altra,  che
contiene  i  dettagli  per  l'adempimento   di   questo   Accordo   e
l'occupazione dei Locali da parte del Centro.