ALLEGATO II - PRIVILEGI E IMMUNITA' Clausola 1 Inviolabilita' dei Locali 1. I locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario della Repubblica italiana, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorita' all'interno della Repubblica italiana puo' avere accesso ai locali per compiervi alcun tipo di compito al loro interno senza il consenso del Direttore Generale. 2. Il consenso del Direttore Generale ai fini del predetto accesso sara' presunto in caso di calamita' naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica. 3. I locali non saranno utilizzati in alcun modo che non sia compatibile con le Attivita' Ufficiali del Centro. Clausola 2 Protezione dei Locali Le autorita' italiane competenti adotteranno misure ritenute necessarie per la protezione dei locali e per il mantenimento dell'ordine pubblico nelle sue prossimita'. Inoltre le autorita' italiane competenti possono, su richiesta del Direttore Generale, adottare tali misure all'interno dei Locali. Clausola 3 Inviolabilita' degli archivi L'inviolabilita' conferita dall'Art. 2 del Protocollo si estende a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purche' appartenenti a o detenute dal Centro nonche' a tutte le informazioni contenute al loro interno. Gli Stati membri hanno, tuttavia, accesso gratuito alle informazioni meteorologiche del Centro, conformemente ai regolamenti del medesimo Centro. Clausola 4 Inviolabilita' dei mezzi di trasporto 1. L'immunita' conferita dall'articolo 3 del Protocollo si estende ai mezzi di trasporto che il Centro utilizza nelle sue Attivita' Ufficiali, compresi quelli che il medesimo acquista o prende in prestito a tale fine. 2. Il Centro adottera' tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue Attivita' Ufficiali possano essere identificati. Clausola 5 Servizi 1. Fatto salvo l'articolo 10 del Protocollo, il Governo si adopera per fare in modo che il Centro sia fornito con i servizi pubblici necessari per il corretto funzionamento del Centro, compresi elettricita', acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle concesse alle proprie amministrazioni pubbliche. In caso di interruzione o minacciata interruzione di tali servizi, il Governo adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attivita' del Centro non subiscano conseguenze negative. 2. Il Governo adotta tutte le misure idonee a garantire al Centro l'accesso piu' ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione in condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni pubbliche italiane e alle missioni diplomatiche straniere. 3. Il Centro ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei Locali. Il Governo provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al Centro per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari. Clausola 6 Bandiera e simbolo Il Centro ha la facolta' di esporre la sua bandiera ed il suo simbolo nonche' le bandiere dei suoi Stati Membri e degli Stati che cooperano con esso sui Locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie Attivita' Ufficiali. Clausola 7 Esenzione dalle imposte 1. Il Centro e le sue proprieta', nello svolgimento delle proprie Attivita' Ufficiali, sono esenti da tutte le imposte dirette. 2. Con riferimento agli acquisti, ai servizi e alle transazioni effettuate nell'ambito delle attivita' ufficiali, il Centro e' esente dalle relative imposte indirette. 3. In deroga al paragrafo 2, si applica quanto segue: a) Il Centro e' esentato dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli acquisti sostanziali connessi alla realizzazione delle proprie attivita' ufficiali e allo svolgimento delle proprie funzioni. Ai fini del presente Accordo, per «acquisti sostanziali» si intendono gli acquisti di beni o prestazioni di servizi per i quali il valore della fattura supera il limite fissato dalle norme nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia. b) Il Centro e' esentato da dazi doganali e altre imposte, divieti o restrizioni alle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal Centro nell'ambito delle sue Attivita' Ufficiali. c) Il Centro e' esonerato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), dai dazi doganali e da altri doveri per l'acquisto e l'importazione di tre veicoli per l'uso ufficiale del Centro e dei loro pezzi di ricambio. Il Centro e' inoltre esentato dalle imposte sui veicoli a motore su questi tipi di veicoli che devono essere registrati in una serie speciale. I combustibili e i lubrificanti per tali veicoli possono essere acquistati o importati senza dazi doganali, entro limiti quantitativi stabiliti dalle norme nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia. 4. Il Centro e' esonerato dalle imposte locali sulle proprieta' e imposte sulle attivita', di registrazione dei terreni, ipoteca e imposte sul terreno, compresi i diritti di bollo su atti, contratti e formalita' che sono strumentali alla concessione dell'uso dei Locali ed alla tipologia di acquisti, servizi e transazioni che sono necessari per intraprendere le Attivita' Ufficiali del Centro. 5. Il Centro e' inoltre esentato dall'accisa e dai sovrapprezzi collegati all'utilizzo dell'energia elettrica e gas naturale consumati all'interno dei Locali ad eccezione dell'installazione per uso privato. 6. Le esenzioni e le concessioni di cui alla presente Clausola non si applicano ai dazi e alle tasse, che non sono altro che i pagamenti per i servizi di pubblica utilita'. Clausola 8 Esenzione dai controlli finanziari Senza essere sottoposto a controlli finanziari, regolamentari o moratori di qualsiasi natura, al fine di svolgere le proprie Attivita' Ufficiali, il Centro puo' liberamente: a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e possederli e utilizzarli; b) gestire e operare su conti, fondi, dotazioni o altri mezzi finanziari esteri o locali in qualsiasi valuta all'interno o all'esterno della Repubblica italiana; c) trasferire i propri fondi, titoli, oro, valute e altri valori di valore da o verso la Repubblica italiana, verso o da qualsiasi altro Paese o all'interno della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta detenuta in qualsiasi altra valuta. Clausola 9 Comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni dirette ai Locali o al personale presente presso i Locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai Locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore. 2. Fermo restando l'articolo 10 del protocollo, il Centro ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunita' dei corrieri e delle valigie diplomatiche. Clausola 10 Rappresentanti Ai fini dell'articolo 12, lettere (d) ed (e) del Protocollo, i rappresentanti beneficeranno: a) dell'esenzione dalle tariffe per i visti; b) degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordati nella Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato che rappresentano; c) degli stessi servizi doganali per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordati alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici. Clausola 11 Membri dello staff 1. In conformita' dell'articolo 13, lettere (d), (e), (f) e (g) del Protocollo, i membri del personale godono, all'interno e con riferimento alla Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunita': a) l'immunita' dal sequestro di bagagli ufficiali; b) l'immunita' da procedimenti giurisdizionali di qualsiasi tipo per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, inteso che tale immunita' continui anche quando il personale in questione abbia cessato di esercitare le predette funzioni; c) l'esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi, emolumenti, indennizzi e altre prestazioni che vengano ad essi corrisposti da o per conto del Centro; d) l'esenzione per i membri del personale che non siano cittadini italiani e non residenti in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta sui redditi diversi da quelli di cui alla lettera (c) provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana; e) esenzione nei confronti dei medesimi, dei loro coniugi e dei familiari che fanno parte della loro famiglia, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri; f) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia, la liberta' di mantenere all'interno della Repubblica italiana o altrove valute straniere, valuta estera e conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia possono liberamente portare all'esterno della Repubblica italiana i loro titoli o valuta estera o procedere al trasferimento di effetti personali al di fuori della Repubblica italiana non superando il limite stabilito dall'attuale normativa UE e nazionale. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia possono, durante la loro collocazione presso il Centro o alla cessazione di tale impiego, esportare dalla Repubblica italiana qualsiasi somma ricevuta dal Centro nonche' un importo pari all'importo totale dei fondi importata nella Repubblica italiana in qualsiasi moneta tramite organi autorizzati, non superando il limite stabilito dall'attuale normativa nazionale e dell'Unione Europea; g) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti in Italia, il diritto di importare senza dazi e tutti gli altri tributi, divieti e restrizioni all'importazione, dal momento della loro assegnazione, i loro effetti e mobilio, includendo un veicolo a motore in una o piu' spedizioni separate che devono essere spedite entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 18 mesi dalla loro assegnazione al Centro; h) i membri del personale che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, possono acquistare gratuitamente, senza dazi ed altri tributi, divieti e restrizioni all'importazione, un nuovo veicolo a motore al momento della prima nomina. Tale diritto e' esercitato entro 18 mesi dalla data in cui e' stata avviata l'attivita' presso il Centro. Tale veicolo non puo' essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto in Italia. 2. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana rilascia ai membri del personale e ai membri delle loro famiglie che fanno parte delle loro famiglie, una carta d'identita' che specifica lo status del titolare. 3. Su richiesta del Centro, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale puo' autorizzare i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale per svolgere attivita' autonome o salariate in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. Nel caso in cui un familiare desideri intraprendere nuove attivita' o riavviare lavori gia' conclusi, il Centro effettua una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente paragrafo. I privilegi e le immunita' previsti dal presente accordo non si applicano alle attivita' di lavoro autorizzate ai sensi del presente paragrafo. 4. Oltre ai privilegi e alle immunita' di cui alla presente clausola, al Direttore Generale sono concessi i privilegi, le immunita' e le facolta' concesse agli Ambasciatori che sono capi di missione ma che non sono cittadini italiani o residenti in Italia. 5. Il Centro comunica annualmente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un elenco del suo personale e eventuali variazioni. 6. Il paragrafo 1, lettera (e), e il paragrafo 2 si applicano anche alle persone a servizio domestico dei membri del personale del Centro per la durata della missione di quest'ultima. 7. Le locazioni di immobili residenziali per i membri del personale sono esentati dalla tassa di registrazione. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il personale interessato presenta all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate un certificato del Ministero degli Affari Esteri che indichi l'esistenza dei requisiti necessari per concedere il beneficio fiscale. 8. Durante il loro periodo di lavoro con il Centro, i membri del personale, i membri delle loro famiglie e i loro dipendenti domestici, gli esperti e i membri della loro famiglia, possono continuare a guidare veicoli a motore che utilizzano la propria patente di guida straniera valida, a condizione che il titolare sia in possesso di una carta d'identita' valida rilasciata dall'Italia ai sensi del paragrafo 2, o di ottenere una patente di guida italiana alla presentazione della patente di guida straniera valida, nel qual caso la patente di guida ottenuta e' valida solo per il periodo in cui il titolare e' impiegato dal Centro. Clausola 12 Esperti Ai sensi dell'articolo 14, lettera (c) del Protocollo, gli esperti godono degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordati alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato di residenza. Clausola 13 Previdenza sociale 1. Il Centro assicura ai membri del personale un'adeguata assicurazione sanitaria e di previdenza sociale tramite istituti di assicurazione pubblici o privati della Repubblica italiana o di qualsiasi altro Stato che fornisce una copertura all'interno della Repubblica italiana, le cui norme devono essere rese note alle autorita' italiane competenti. L'assicurazione sanitaria comprende anche i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale, identificati in conformita' con il relativo regolamento. 2. I membri del personale sono esenti da tutti i contributi obbligatori agli organismi di previdenza sociale italiana. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilita' di contribuire al sistema di previdenza sociale italiana su base volontaria e di conseguenza trarre vantaggio da esso. 3. Possono essere stipulati accordi complementari al fine di conferire ai membri del personale la possibilita' di fruire dei servizi forniti dal sistema sanitario italiano. 4. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai membri delle famiglie dei membri del personale, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e siano autorizzati a ricevere prestazioni di previdenza sociale da parte dell'Italia.