(Allegato II)
 
                 ALLEGATO II - PRIVILEGI E IMMUNITA' 
 
 
                             Clausola 1 
                      Inviolabilita' dei Locali 
 
    1. I locali sono  inviolabili.  Nessun  ufficiale  o  funzionario
della Repubblica italiana, o altra persona che eserciti alcuna  forma
di pubblica autorita'  all'interno  della  Repubblica  italiana  puo'
avere accesso ai locali per compiervi alcun tipo di compito  al  loro
interno senza il consenso del Direttore Generale. 
    2. Il consenso  del  Direttore  Generale  ai  fini  del  predetto
accesso sara' presunto in caso  di  calamita'  naturale,  incendio  o
altro  tipo   di   emergenza   che   richieda   un'azione   immediata
nell'interesse della sicurezza pubblica. 
    3. I locali non saranno utilizzati in  alcun  modo  che  non  sia
compatibile con le Attivita' Ufficiali del Centro. 
 
                             Clausola 2 
                        Protezione dei Locali 
 
    Le autorita'  italiane  competenti  adotteranno  misure  ritenute
necessarie per  la  protezione  dei  locali  e  per  il  mantenimento
dell'ordine pubblico nelle  sue  prossimita'.  Inoltre  le  autorita'
italiane competenti possono, su  richiesta  del  Direttore  Generale,
adottare tali misure all'interno dei Locali. 
 
                             Clausola 3 
                    Inviolabilita' degli archivi 
 
    L'inviolabilita' conferita dall'Art. 2 del Protocollo si  estende
a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti,  i
registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche,  i
film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale  mediatico,
ovunque essi siano, purche' appartenenti  a  o  detenute  dal  Centro
nonche' a tutte le informazioni contenute al loro interno. Gli  Stati
membri  hanno,   tuttavia,   accesso   gratuito   alle   informazioni
meteorologiche del Centro, conformemente ai regolamenti del  medesimo
Centro. 
 
                             Clausola 4 
                Inviolabilita' dei mezzi di trasporto 
 
    1.  L'immunita'  conferita  dall'articolo  3  del  Protocollo  si
estende ai mezzi di  trasporto  che  il  Centro  utilizza  nelle  sue
Attivita' Ufficiali, compresi  quelli  che  il  medesimo  acquista  o
prende in prestito a tale fine. 
    2. Il Centro adottera' tutte le misure necessarie per  assicurare
che i mezzi di trasporto utilizzati  nelle  sue  Attivita'  Ufficiali
possano essere identificati. 
 
                             Clausola 5 
                               Servizi 
 
    1. Fatto salvo  l'articolo  10  del  Protocollo,  il  Governo  si
adopera per fare in modo che il Centro  sia  fornito  con  i  servizi
pubblici necessari per il corretto funzionamento del Centro, compresi
elettricita',  acqua,  gas,  comunicazioni  postali  e   telefoniche,
raccolta  di  rifiuti  e   protezione   antincendio,   a   condizioni
altrettanto  favorevoli  rispetto  a  quelle  concesse  alle  proprie
amministrazioni pubbliche.  In  caso  di  interruzione  o  minacciata
interruzione di tali servizi,  il  Governo  adotta  tutte  le  misure
necessarie per garantire che le attivita' del  Centro  non  subiscano
conseguenze negative. 
    2. Il Governo adotta tutte le misure idonee a garantire al Centro
l'accesso piu' ampio possibile alla rete Internet e ad  altri  canali
di comunicazione in  condizioni  altrettanto  favorevoli  rispetto  a
quelle garantite  alle  amministrazioni  pubbliche  italiane  e  alle
missioni diplomatiche straniere. 
    3. Il Centro ha il diritto di installare e di gestire sistemi  di
telecomunicazione  nei  Locali.  Il  Governo  provvede  al   rilascio
tempestivo   delle   autorizzazioni   necessarie   al   Centro    per
l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili  e  qualsiasi
altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari. 
 
                             Clausola 6 
                         Bandiera e simbolo 
 
    Il Centro ha la facolta' di esporre la sua  bandiera  ed  il  suo
simbolo nonche' le bandiere dei suoi Stati Membri e degli  Stati  che
cooperano con esso sui Locali e sui mezzi di trasporto  che  utilizza
nelle proprie Attivita' Ufficiali. 
 
                             Clausola 7 
                       Esenzione dalle imposte 
 
    1. Il Centro e le sue proprieta', nello svolgimento delle proprie
Attivita' Ufficiali, sono esenti da tutte le imposte dirette. 
    2. Con riferimento agli acquisti, ai servizi e  alle  transazioni
effettuate nell'ambito delle attivita' ufficiali, il Centro e' esente
dalle relative imposte indirette. 
    3. In deroga al paragrafo 2, si applica quanto segue: 
      a) Il Centro e' esentato dal pagamento dell'imposta sul  valore
aggiunto (IVA) sugli acquisti sostanziali connessi alla realizzazione
delle proprie attivita' ufficiali e allo  svolgimento  delle  proprie
funzioni. Ai fini del presente Accordo, per «acquisti sostanziali» si
intendono gli acquisti di beni o prestazioni di servizi per  i  quali
il  valore  della  fattura  supera  il  limite  fissato  dalle  norme
nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia. 
      b) Il Centro e' esentato da  dazi  doganali  e  altre  imposte,
divieti o restrizioni alle merci di  qualsiasi  natura,  importate  o
esportate dal Centro nell'ambito delle sue Attivita' Ufficiali. 
      c) Il Centro e'  esonerato  dall'imposta  sul  valore  aggiunto
(IVA),  dai  dazi  doganali  e  da  altri  doveri  per  l'acquisto  e
l'importazione di tre veicoli per l'uso ufficiale del  Centro  e  dei
loro pezzi di ricambio. Il Centro e' inoltre esentato  dalle  imposte
sui veicoli a motore su questi tipi  di  veicoli  che  devono  essere
registrati in una serie speciale. I combustibili e i lubrificanti per
tali  veicoli  possono  essere  acquistati  o  importati  senza  dazi
doganali, entro limiti quantitativi stabiliti dalle  norme  nazionali
applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia. 
    4. Il Centro e' esonerato dalle imposte locali sulle proprieta' e
imposte sulle attivita', di  registrazione  dei  terreni,  ipoteca  e
imposte sul terreno, compresi i diritti di bollo su atti, contratti e
formalita' che sono strumentali alla concessione dell'uso dei  Locali
ed alla  tipologia  di  acquisti,  servizi  e  transazioni  che  sono
necessari per intraprendere le Attivita' Ufficiali del Centro. 
    5. Il Centro e' inoltre esentato dall'accisa e  dai  sovrapprezzi
collegati  all'utilizzo  dell'energia  elettrica   e   gas   naturale
consumati all'interno dei Locali ad eccezione dell'installazione  per
uso privato. 
    6. Le esenzioni e le concessioni di cui  alla  presente  Clausola
non si applicano ai dazi e alle tasse,  che  non  sono  altro  che  i
pagamenti per i servizi di pubblica utilita'. 
 
                             Clausola 8 
                 Esenzione dai controlli finanziari 
 
    Senza essere sottoposto a controlli finanziari,  regolamentari  o
moratori  di  qualsiasi  natura,  al  fine  di  svolgere  le  proprie
Attivita' Ufficiali, il Centro puo' liberamente: 
      a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso
canali autorizzati e possederli e utilizzarli; 
      b) gestire e operare su conti, fondi, dotazioni o  altri  mezzi
finanziari  esteri  o  locali  in  qualsiasi  valuta  all'interno   o
all'esterno della Repubblica italiana; 
      c) trasferire i propri  fondi,  titoli,  oro,  valute  e  altri
valori di valore da o  verso  la  Repubblica  italiana,  verso  o  da
qualsiasi altro Paese  o  all'interno  della  Repubblica  italiana  e
convertire qualsiasi valuta detenuta in qualsiasi altra valuta. 
 
                             Clausola 9 
                            Comunicazioni 
 
    1. Tutte le  comunicazioni  dirette  ai  Locali  o  al  personale
presente presso i Locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno  in
partenza dai Locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi  forma  siano
trasmesse, non sono soggette a censura o ad  alcuna  altra  forma  di
intercettazione  o  interferenza.  Tale  esenzione  si  estende,  tra
l'altro, a pubblicazioni, registrazioni  di  computer,  fotogrammi  e
immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore. 
    2. Fermo restando l'articolo 10 del protocollo, il Centro  ha  il
diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere  comunicazioni
ufficiali tramite corriere o sacchetti  sigillati  che  godono  degli
stessi  privilegi  e  immunita'  dei   corrieri   e   delle   valigie
diplomatiche. 
 
                             Clausola 10 
                           Rappresentanti 
 
    Ai fini dell'articolo 12, lettere (d) ed (e)  del  Protocollo,  i
rappresentanti beneficeranno: 
      a) dell'esenzione dalle tariffe per i visti; 
      b) degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti  in
materia di valuta e di cambio  accordati  nella  Repubblica  italiana
agli agenti diplomatici dello Stato che rappresentano; 
      c) degli stessi servizi doganali per  quanto  riguarda  i  loro
bagagli personali, accordati alla  Repubblica  italiana  agli  agenti
diplomatici. 
 
                             Clausola 11 
                         Membri dello staff 
 
    1. In conformita' dell'articolo 13, lettere (d), (e), (f)  e  (g)
del Protocollo, i membri del  personale  godono,  all'interno  e  con
riferimento  alla  Repubblica  italiana,  dei  seguenti  privilegi  e
immunita': 
      a) l'immunita' dal sequestro di bagagli ufficiali; 
      b) l'immunita' da  procedimenti  giurisdizionali  di  qualsiasi
tipo per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti  gli
atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro  funzioni  ufficiali,
inteso che tale immunita'  continui  anche  quando  il  personale  in
questione abbia cessato di esercitare le predette funzioni; 
      c) l'esenzione da qualsiasi forma  di  imposizione  diretta  su
stipendi, emolumenti, indennizzi e altre prestazioni che  vengano  ad
essi corrisposti da o per conto del Centro; 
      d) l'esenzione  per  i  membri  del  personale  che  non  siano
cittadini italiani e non residenti in Italia da  qualsiasi  forma  di
imposizione diretta sui redditi diversi da quelli di cui alla lettera
(c) provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana; 
      e) esenzione nei confronti dei medesimi, dei loro coniugi e dei
familiari che fanno parte della loro famiglia, da tutte le  forme  di
restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri; 
      f) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e
non residenti in Italia, la liberta' di mantenere  all'interno  della
Repubblica italiana o altrove valute straniere, valuta estera e conti
in qualsiasi valuta, altri beni  mobili  e  immobili.  I  membri  del
personale che non sono cittadini italiani e non residenti  in  Italia
possono liberamente portare all'esterno della Repubblica  italiana  i
loro titoli o valuta estera o procedere al trasferimento  di  effetti
personali al di fuori della  Repubblica  italiana  non  superando  il
limite stabilito dall'attuale normativa UE e nazionale. I membri  del
personale che non sono cittadini italiani e non residenti  in  Italia
possono, durante  la  loro  collocazione  presso  il  Centro  o  alla
cessazione di  tale  impiego,  esportare  dalla  Repubblica  italiana
qualsiasi  somma  ricevuta  dal  Centro  nonche'  un   importo   pari
all'importo totale dei fondi importata nella Repubblica  italiana  in
qualsiasi moneta tramite organi autorizzati, non superando il  limite
stabilito dall'attuale normativa nazionale e dell'Unione Europea; 
      g) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e
non residenti in Italia, il diritto di importare senza dazi  e  tutti
gli  altri  tributi,  divieti  e  restrizioni  all'importazione,  dal
momento della loro assegnazione, i loro effetti e mobilio, includendo
un veicolo a motore in una o  piu'  spedizioni  separate  che  devono
essere spedite entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro
18 mesi dalla loro assegnazione al Centro; 
      h) i membri del personale che non sono cittadini italiani e che
non  sono  residenti  permanenti  in   Italia,   possono   acquistare
gratuitamente, senza dazi ed altri  tributi,  divieti  e  restrizioni
all'importazione, un nuovo veicolo a motore al  momento  della  prima
nomina. Tale diritto e' esercitato entro 18 mesi dalla data in cui e'
stata avviata l'attivita' presso il Centro.  Tale  veicolo  non  puo'
essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto in Italia. 
    2.  Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della   Cooperazione
Internazionale della  Repubblica  italiana  rilascia  ai  membri  del
personale e ai membri delle loro famiglie che fanno parte delle  loro
famiglie, una carta d'identita' che specifica lo status del titolare. 
    3. Su richiesta del Centro, il Ministero degli  Affari  Esteri  e
della Cooperazione Internazionale puo' autorizzare  i  familiari  che
fanno parte della famiglia di un membro del  personale  per  svolgere
attivita' autonome o salariate in Italia. I suddetti  familiari  e  i
loro datori  di  lavoro  sono  soggetti  alla  legislazione  italiana
applicabile in materia  fiscale,  sicurezza  sociale  e  diritto  del
lavoro. Nel caso in cui un  familiare  desideri  intraprendere  nuove
attivita' o riavviare lavori gia' conclusi, il  Centro  effettua  una
nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente paragrafo.  I
privilegi e  le  immunita'  previsti  dal  presente  accordo  non  si
applicano alle attivita' di lavoro autorizzate ai sensi del  presente
paragrafo. 
    4. Oltre ai privilegi e  alle  immunita'  di  cui  alla  presente
clausola,  al  Direttore  Generale  sono  concessi  i  privilegi,  le
immunita' e le facolta' concesse agli Ambasciatori che sono  capi  di
missione ma che non sono cittadini italiani o residenti in Italia. 
    5. Il Centro  comunica  annualmente  al  Ministero  degli  Affari
Esteri  e  della  Cooperazione  Internazionale  un  elenco  del   suo
personale e eventuali variazioni. 
    6. Il paragrafo 1, lettera (e), e il  paragrafo  2  si  applicano
anche alle persone a servizio domestico dei membri del personale  del
Centro per la durata della missione di quest'ultima. 
    7. Le  locazioni  di  immobili  residenziali  per  i  membri  del
personale  sono  esentati  dalla  tassa  di  registrazione.  Ai  fini
dell'applicazione dell'esenzione, il personale  interessato  presenta
all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate un certificato  del
Ministero degli Affari Esteri che indichi l'esistenza  dei  requisiti
necessari per concedere il beneficio fiscale. 
    8. Durante il loro periodo di lavoro con il Centro, i membri  del
personale,  i  membri  delle  loro  famiglie  e  i  loro   dipendenti
domestici, gli esperti  e  i  membri  della  loro  famiglia,  possono
continuare a guidare veicoli  a  motore  che  utilizzano  la  propria
patente di guida straniera valida, a condizione che il  titolare  sia
in possesso di una carta d'identita' valida rilasciata dall'Italia ai
sensi del paragrafo 2, o di ottenere una patente  di  guida  italiana
alla presentazione della patente di guida straniera valida, nel  qual
caso la patente di guida ottenuta e' valida solo per  il  periodo  in
cui il titolare e' impiegato dal Centro. 
 
                             Clausola 12 
                               Esperti 
 
    Ai sensi  dell'articolo  14,  lettera  (c)  del  Protocollo,  gli
esperti  godono  degli  stessi  privilegi  per  quanto   concerne   i
regolamenti  in  materia  di  valuta  e  di  cambio  accordati   alla
Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato di residenza. 
 
                             Clausola 13 
                         Previdenza sociale 
 
    1.  Il  Centro  assicura  ai  membri  del  personale  un'adeguata
assicurazione sanitaria e di previdenza sociale tramite  istituti  di
assicurazione pubblici o  privati  della  Repubblica  italiana  o  di
qualsiasi altro Stato che fornisce una  copertura  all'interno  della
Repubblica italiana, le  cui  norme  devono  essere  rese  note  alle
autorita' italiane competenti.  L'assicurazione  sanitaria  comprende
anche i familiari che fanno parte della famiglia  di  un  membro  del
personale, identificati in conformita' con il relativo regolamento. 
    2. I membri del personale  sono  esenti  da  tutti  i  contributi
obbligatori agli organismi di previdenza sociale italiana.  Tuttavia,
i membri del  personale  hanno  la  possibilita'  di  contribuire  al
sistema di previdenza  sociale  italiana  su  base  volontaria  e  di
conseguenza trarre vantaggio da esso. 
    3. Possono essere stipulati  accordi  complementari  al  fine  di
conferire ai membri del  personale  la  possibilita'  di  fruire  dei
servizi forniti dal sistema sanitario italiano. 
    4. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai  membri  delle
famiglie dei membri del personale, a meno che  non  siano  lavoratori
autonomi in Italia e siano  autorizzati  a  ricevere  prestazioni  di
previdenza sociale da parte dell'Italia.