(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
                              I Locali 
 
    1. Il Governo mette gratuitamente a  disposizione  del  Centro  i
terreni e gli edifici la cui posizione e  descrizione  sono  elencate
nell'Allegato I, Parte I. Il Governo si adopera per fare in modo  che
il Centro possa occupare gli  edifici  summenzionati  entro  24  mesi
dall'approvazione del presente Accordo da parte del Consiglio o dalla
data successiva nella quale sono  stati  concordati  i  piani  finali
dettagliati conformemente alla Parte I dell'Allegato I. 
    2. Se la capacita' dei terreni, degli edifici o  dei  servizi  di
cui al paragrafo 1 non e' sufficiente per i requisiti del Centro,  il
Centro avra' il  diritto  di  presentare  l'Opzione  di  Notifica  in
qualsiasi momento dal 1° luglio 2024 al 30 giugno  2033.  Il  Governo
mettera' gratuitamente a disposizione del Centro,  quella  parte  del
terreno e degli edifici di cui la posizione  e  la  descrizione  sono
elencati nella Parte II dell'Allegato I, come specificato dal  Centro
nell'Opzione di Notifica, per occupazione aggiuntiva  e  utilizzo  da
parte  del  Centro  immediatamente  dopo  la  fine  dell'Opzione   di
Notifica, e per il rimanente  Periodo  di  Occupazione.  La  data  di
occupazione deve essere di almeno due (2) anni dalla  data  di  invio
della notifica. 
    3. I costi risultanti per la messa in opera  di  tali  terreni  e
fabbricati aggiuntivi per il Centro sono a carico del Centro. Al fine
di regolare l'espansione dei Locali, le Parti potranno  intraprendere
ulteriori disposizioni specifiche, conformemente al presente Accordo. 
    4. I lavori di manutenzione dei terreni e degli edifici di cui ai
paragrafi 1 e 2 e le relative spese sono a carico del Governo  o  del
Centro in conformita' dei principi di cui all'Allegato I. 
    5. I terreni e gli edifici di cui ai paragrafi 1 e 2 rimangono di
proprieta' della Regione Emilia-Romagna  e  restituiti  alla  Regione
alla fine del Periodo di Occupazione, conformemente  ai  principi  di
cui all'Allegato I. 
    6. Al fine di  agevolare  l'applicazione  del  Protocollo  e  del
presente Accordo, il Direttore Generale comunica al Governo qualsiasi
occupazione di terreni o di edifici in Italia diversi  da  quelli  di
cui ai paragrafi 1 e 2 per lo svolgimento delle  Attivita'  Ufficiali
del Centro. Nel caso in cui terreni o edifici  siano  temporaneamente
occupati dal Centro per lo svolgimento delle sue Attivita' Ufficiali,
a tali terreni ed edifici e' conferito lo status dei Locali. 
    7. L'Italia adotta tutte le misure necessarie per  facilitare  lo
sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei Locali  da  parte  del
Centro e, secondo la legislazione italiana, tutti i  lavori  connessi
sono considerati di interesse statale per l'Italia.