Articolo 3 I Locali 1. Il Governo mette gratuitamente a disposizione del Centro i terreni e gli edifici la cui posizione e descrizione sono elencate nell'Allegato I, Parte I. Il Governo si adopera per fare in modo che il Centro possa occupare gli edifici summenzionati entro 24 mesi dall'approvazione del presente Accordo da parte del Consiglio o dalla data successiva nella quale sono stati concordati i piani finali dettagliati conformemente alla Parte I dell'Allegato I. 2. Se la capacita' dei terreni, degli edifici o dei servizi di cui al paragrafo 1 non e' sufficiente per i requisiti del Centro, il Centro avra' il diritto di presentare l'Opzione di Notifica in qualsiasi momento dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2033. Il Governo mettera' gratuitamente a disposizione del Centro, quella parte del terreno e degli edifici di cui la posizione e la descrizione sono elencati nella Parte II dell'Allegato I, come specificato dal Centro nell'Opzione di Notifica, per occupazione aggiuntiva e utilizzo da parte del Centro immediatamente dopo la fine dell'Opzione di Notifica, e per il rimanente Periodo di Occupazione. La data di occupazione deve essere di almeno due (2) anni dalla data di invio della notifica. 3. I costi risultanti per la messa in opera di tali terreni e fabbricati aggiuntivi per il Centro sono a carico del Centro. Al fine di regolare l'espansione dei Locali, le Parti potranno intraprendere ulteriori disposizioni specifiche, conformemente al presente Accordo. 4. I lavori di manutenzione dei terreni e degli edifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e le relative spese sono a carico del Governo o del Centro in conformita' dei principi di cui all'Allegato I. 5. I terreni e gli edifici di cui ai paragrafi 1 e 2 rimangono di proprieta' della Regione Emilia-Romagna e restituiti alla Regione alla fine del Periodo di Occupazione, conformemente ai principi di cui all'Allegato I. 6. Al fine di agevolare l'applicazione del Protocollo e del presente Accordo, il Direttore Generale comunica al Governo qualsiasi occupazione di terreni o di edifici in Italia diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 per lo svolgimento delle Attivita' Ufficiali del Centro. Nel caso in cui terreni o edifici siano temporaneamente occupati dal Centro per lo svolgimento delle sue Attivita' Ufficiali, a tali terreni ed edifici e' conferito lo status dei Locali. 7. L'Italia adotta tutte le misure necessarie per facilitare lo sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei Locali da parte del Centro e, secondo la legislazione italiana, tutti i lavori connessi sono considerati di interesse statale per l'Italia.