(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
                           Responsabilita' 
 
    1. La responsabilita' internazionale  derivante  dalle  attivita'
del Centro sul territorio  italiano,  compresa  quella  derivante  da
qualsiasi atto o omissione da parte dei  rappresentanti,  dei  membri
del personale, degli esperti o di qualsiasi altra  persona  impiegata
dal Centro nell'esercizio delle loro  funzioni,  rientra  interamente
sul Centro stesso e non sara' in carico alla Repubblica italiana. 
    2. Il Centro risarcisce il Governo nei seguenti casi: 
      a) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi  bene  di  proprieta',
possesso, locazione o custodia del Governo causata  da  comportamento
doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni o in  relazione  ad
esso, di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto
o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro, e 
      b)  qualsiasi  perdita  sostenuta  dal  Governo  attraverso  la
necessita' di compensare un terzo per la  perdita  o  il  danno  alla
proprieta' di quest'ultimo  o  per  lesioni  personali  derivanti  da
comportamenti dolosi o negligenti nell'esercizio delle funzioni o  in
relazione ad esse di un rappresentante, un membro del  personale,  un
esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro.