Articolo 6 Modifiche e modalita' di attuazione 1. Su richiesta del Governo o del Centro si procedera' a consultazioni sull'attuazione o la modifica del presente Accordo. 2. Le modalita' di attuazione del presente Accordo derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 divengono operative in seguito a uno scambio di lettere tra un rappresentante del Governo e il Direttore Generale. 3. Le modifiche degli Articoli del presente Accordo e degli Allegati I e II risultanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 saranno efficaci alla data in cui il Governo avra' notificato al Centro il completamento delle necessarie procedure di ratifica.