(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
                 Modifiche e modalita' di attuazione 
 
    1. Su  richiesta  del  Governo  o  del  Centro  si  procedera'  a
consultazioni sull'attuazione o la modifica del presente Accordo. 
    2. Le modalita' di  attuazione  del  presente  Accordo  derivanti
dalle consultazioni di cui al  paragrafo  1  divengono  operative  in
seguito a uno scambio di lettere tra un rappresentante del Governo  e
il Direttore Generale. 
    3. Le modifiche degli  Articoli  del  presente  Accordo  e  degli
Allegati I e II risultanti dalle consultazioni di cui al paragrafo  1
saranno efficaci alla data in cui  il  Governo  avra'  notificato  al
Centro il completamento delle necessarie procedure di ratifica.