(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
                   Entrata in vigore e risoluzione 
 
    1. Il presente Accordo entra  in  vigore  alla  data  in  cui  il
Governo avra' notificato al Centro il completamento delle  necessarie
procedure di ratifica. 
    2. Il presente Accordo puo' essere risolto  per  accordo  tra  il
Governo e il Centro. Esso cessa di essere in vigore dopo  un  periodo
ragionevole per il trasferimento delle attivita' del Centro e la  sua
proprieta' nella  Repubblica  italiana  se  il  governo  denuncia  la
Convenzione  secondo  la  procedura  di  cui  all'articolo  19  della
Convenzione. 
    Fatto a Reading, il 22 giugno 2017 in duplice  copia,  in  lingua
inglese.