Articolo 8 Entrata in vigore e risoluzione 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui il Governo avra' notificato al Centro il completamento delle necessarie procedure di ratifica. 2. Il presente Accordo puo' essere risolto per accordo tra il Governo e il Centro. Esso cessa di essere in vigore dopo un periodo ragionevole per il trasferimento delle attivita' del Centro e la sua proprieta' nella Repubblica italiana se il governo denuncia la Convenzione secondo la procedura di cui all'articolo 19 della Convenzione. Fatto a Reading, il 22 giugno 2017 in duplice copia, in lingua inglese.