ALLEGATO I Questo Allegato si riferisce ai Locali (come definiti dal presente Accordo) In questo Allegato, i paragrafi numerati sono indicati come clausole - Clausola 1, Clausola 2 ecc. Parte I Locali per l'occupazione secondo l'Articolo 3.1 - Inizio del Periodo di Occupazione («Locali della Parte I») 1. I Locali della Parte I dovranno essere delimitati all'interno del Tecnopolo di Bologna. L'ubicazione dei Locali della Parte I Locali all'interno del sito del Tecnopolo di Bologna e' indicata [marcata in rosso] nella piantina alla fine di questa Parte I dell'Allegato. 2. Si intende che i Locali della Parte I dovranno includere componenti quali i padiglioni, chiamati «Botti», sale dati, aree di archiviazione dati, uffici e sale riunioni (per un massimo di 20 membri permanenti dello staff piu' un massimo di 10 visitatori e collaboratori esterni), una piattaforma di carico, stanze per gli impianti interni, un corridoio, una sala d'attesa, un'area sicurezza e vari oggetti dell'impianto meccanico e elettrico. Un inventario dettagliato dei componenti, dei sistemi, delle attrezzature e dell'impianto dovra' essere concordato quando il Centro occupera' la Parte I dei Locali e una copia dovra' essere allegata all'Accordo Supplementare. 3. La Parte I Locali deve essere consegnata al Centro pronta ad ospitare il centro dati, compresi i dispositivi tecnici e i componenti richiesti dal Centro cosi' come nei documenti di offerta tra la Regione e il Centro e nei piani finali dettagliati, concordati in conformita' alla Clausola 9. 4. La Parte I Locali dovra' disporre di sistemi idonei a garantire i livelli richiesti di sicurezza all'accesso. Un inventario dettagliato di tali sistemi dovra' essere concordato quando il Centro occupera' la Parte I Locali e una copia dovra' essere allegata all'Accordo Supplementare. 5. Rimane inteso che la Parte I Locali beneficera' di attrezzature aggiuntive, quali: a. Sistema di illuminazione regolare e di emergenza; b. Sistema elettrico a forza elettromotrice (a bassa potenza, uffici, aree di servizio, ecc.); c. Sistema di protezione a scarica terrestre ed atmosferica, incluso un Sistema equipotenziale per DH e DHS; d. Sistema cavi strutturato (da parte attiva a passiva) per la trasmissione di dati e telefoniche per uffici e aree di servizio correlate, aree comuni e impianti tecnologici; e. Sistemi antincendio, allarme e soppressione; f. Sistemi di rilevazione incendio ad alta sensibilita' per DH e DHS; g. Sistemi antiintrusione (perimetro, costruzione di punti di accesso quali porte e finestre); h. Sistema di controllo degli accessi con controllori sui punti di accesso delle diverse aree centro dati; i. Sistema CCTV per il perimetro esterno e i punti di accesso, registrazione e memorizzazione dei video; j. Sistema BMS. Un inventario dettagliato di tali attrezzature aggiuntive dovra' essere concordato quando il Centro occupera' la Parte I Locali e una copia dovra' essere allegata all'Accordo Supplementare. 6. I servizi, infrastrutture ed attrezzature sopraelencati dovranno essere dedicati esclusivamente al Centro. 7. Secondo i requisiti stabiliti dall'offerta, alcune delle infrastrutture tecniche saranno soggette a contratti di manutenzione con fornitori di soluzioni tecnologiche. La distribuzione delle responsabilita' sulla gestione di tali contratti dovra' essere specificata nell'Accordo Supplementare. 8. I servizi HPC e di IT saranno gestiti dallo staff del Centro sotto la responsabilita' del Centro. 9. I piani dettagliati finali per i Locali della Parte I e per gli impianti tecnici da installare nei Locali della Parte I dovranno essere concordati tra la Regione ed il Centro entro e non oltre il 31 luglio 2017 e allegati all'Accordo Supplementare. Ogni variazione ai piani dettagliati finali dovra' essere concordata dalle parti. I costi aggiuntivi derivanti da tali variazioni sono a carico della parte richiedente. 10. L'occupazione dei Locali, inclusi i Locali della Parte I, dovra' essere soggetta all'Accordo Supplementare. Parte di provvedimento in formato grafico Parte II Locali per l'occupazione secondo l'Articolo 3.2 - Opzione di Espansione («Locali della Parte II») 1. Secondo quanto previsto dagli Articoli 3.2 e 3.3 il Governo mettera' a disposizione del Centro le aree aggiuntive indicate [marcate in blu] nella piantina alla fine della Parte II dell'Allegato (Locali della Parte II ). Aree contigue alternative potranno essere concordate tra la Regione ed il Centro. 2. I Locali della Parte I dovranno essere messi a disposizione vuota e senza ingombri ai fini dell'occupazione. 3. Il Governo si adoperera' per assicurare che il Centro possa occupare i Locali della Parte II per l'espansione del suo centro dati e per fornire i servizi di supporto necessari ed i permessi per facilitare tale espansione (ad esempio un incremento della fornitura di energia da 10 MW a 20 MW ). 4. L'Accordo Supplementare dovra' essere modificato tenendo conto dell'occupazione delle aree aggiuntive previste in questa Parte II. Parte di provvedimento in formato grafico