(Allegato I)
 
                             ALLEGATO I 
 
    Questo  Allegato  si  riferisce  ai  Locali  (come  definiti  dal
presente Accordo) 
    In questo Allegato,  i  paragrafi  numerati  sono  indicati  come
clausole - Clausola 1, Clausola 2 ecc. 
 
                               Parte I 
 
 
Locali per l'occupazione secondo l'Articolo 3.1 - Inizio del  Periodo
               di Occupazione («Locali della Parte I») 
 
    1. I Locali della Parte I dovranno essere delimitati  all'interno
del Tecnopolo di Bologna.  L'ubicazione  dei  Locali  della  Parte  I
Locali all'interno del sito del  Tecnopolo  di  Bologna  e'  indicata
[marcata in rosso]  nella  piantina  alla  fine  di  questa  Parte  I
dell'Allegato. 
    2. Si intende che i  Locali  della  Parte  I  dovranno  includere
componenti quali i padiglioni, chiamati «Botti», sale dati,  aree  di
archiviazione dati, uffici e sale riunioni  (per  un  massimo  di  20
membri permanenti dello staff piu' un  massimo  di  10  visitatori  e
collaboratori esterni), una piattaforma di  carico,  stanze  per  gli
impianti interni, un corridoio, una sala d'attesa, un'area  sicurezza
e vari oggetti dell'impianto meccanico  e  elettrico.  Un  inventario
dettagliato  dei  componenti,  dei  sistemi,  delle  attrezzature   e
dell'impianto dovra' essere concordato quando il Centro occupera'  la
Parte I dei Locali e una copia  dovra'  essere  allegata  all'Accordo
Supplementare. 
    3. La Parte I Locali deve essere consegnata al Centro  pronta  ad
ospitare  il  centro  dati,  compresi  i  dispositivi  tecnici  e   i
componenti richiesti dal Centro cosi' come nei documenti  di  offerta
tra la Regione e il Centro e nei piani finali dettagliati, concordati
in conformita' alla Clausola 9. 
    4. La  Parte  I  Locali  dovra'  disporre  di  sistemi  idonei  a
garantire i livelli richiesti di sicurezza all'accesso. Un inventario
dettagliato di tali sistemi dovra' essere concordato quando il Centro
occupera' la Parte I  Locali  e  una  copia  dovra'  essere  allegata
all'Accordo Supplementare. 
    5.  Rimane  inteso  che  la  Parte  I   Locali   beneficera'   di
attrezzature aggiuntive, quali: 
      a. Sistema di illuminazione regolare e di emergenza; 
      b. Sistema elettrico a forza elettromotrice (a  bassa  potenza,
uffici, aree di servizio, ecc.); 
      c. Sistema di protezione a scarica  terrestre  ed  atmosferica,
incluso un Sistema equipotenziale per DH e DHS; 
      d. Sistema cavi strutturato (da parte attiva a passiva) per  la
trasmissione di dati e telefoniche per  uffici  e  aree  di  servizio
correlate, aree comuni e impianti tecnologici; 
      e. Sistemi antincendio, allarme e soppressione; 
      f. Sistemi di rilevazione incendio ad alta sensibilita' per  DH
e DHS; 
      g. Sistemi antiintrusione (perimetro, costruzione di  punti  di
accesso quali porte e finestre); 
      h. Sistema di controllo degli accessi con controllori sui punti
di accesso delle diverse aree centro dati; 
      i. Sistema CCTV per il perimetro esterno e i punti di  accesso,
registrazione e memorizzazione dei video; 
      j. Sistema BMS. 
    Un inventario dettagliato di tali attrezzature aggiuntive  dovra'
essere concordato quando il Centro occupera' la Parte I Locali e  una
copia dovra' essere allegata all'Accordo Supplementare. 
    6.  I  servizi,  infrastrutture  ed  attrezzature   sopraelencati
dovranno essere dedicati esclusivamente al Centro. 
    7. Secondo  i  requisiti  stabiliti  dall'offerta,  alcune  delle
infrastrutture tecniche saranno soggette a contratti di  manutenzione
con fornitori  di  soluzioni  tecnologiche.  La  distribuzione  delle
responsabilita'  sulla  gestione  di  tali  contratti  dovra'  essere
specificata nell'Accordo Supplementare. 
    8. I servizi HPC e di IT saranno gestiti dallo staff  del  Centro
sotto la responsabilita' del Centro. 
    9. I piani dettagliati finali per i Locali della Parte  I  e  per
gli impianti tecnici da installare nei Locali della Parte I  dovranno
essere concordati tra la Regione ed il Centro entro e non oltre il 31
luglio 2017 e allegati all'Accordo Supplementare. Ogni variazione  ai
piani dettagliati finali dovra'  essere  concordata  dalle  parti.  I
costi aggiuntivi derivanti da tali variazioni  sono  a  carico  della
parte richiedente. 
    10. L'occupazione dei Locali, inclusi i  Locali  della  Parte  I,
dovra' essere soggetta all'Accordo Supplementare. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                              Parte II 
 
 
Locali  per  l'occupazione  secondo  l'Articolo  3.2  -  Opzione   di
                             Espansione 
                      («Locali della Parte II») 
 
    1. Secondo quanto previsto dagli Articoli 3.2 e  3.3  il  Governo
mettera' a  disposizione  del  Centro  le  aree  aggiuntive  indicate
[marcate  in  blu]  nella  piantina  alla   fine   della   Parte   II
dell'Allegato (Locali della Parte II  ).  Aree  contigue  alternative
potranno essere concordate tra la Regione ed il Centro. 
    2. I Locali della Parte I dovranno essere  messi  a  disposizione
vuota e senza ingombri ai fini dell'occupazione. 
    3. Il Governo si adoperera' per assicurare che  il  Centro  possa
occupare i Locali della Parte II per l'espansione del suo centro dati
e per fornire i servizi di  supporto  necessari  ed  i  permessi  per
facilitare tale espansione (ad esempio un incremento della  fornitura
di energia da 10 MW a 20 MW ). 
    4. L'Accordo Supplementare dovra' essere modificato tenendo conto
dell'occupazione delle aree aggiuntive previste in questa Parte II. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico