Art. 5 
 
                    Benefici e incentivi fiscali 
 
  1. Al fine  di  incentivare  ulteriormente  la  partecipazione  dei
privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello  spettacolo,
al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
dopo la parola: «tradizione» sono  inserite  le  seguenti:  «,  delle
istituzioni  concertistico-orchestrali,  dei  teatri  nazionali,  dei
teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle  imprese
e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonche' dei  circuiti
di distribuzione». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  1,1  milioni  di
euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in  2,3
milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  3. Al fine di promuovere la  produzione  musicale  delle  opere  di
artisti emergenti,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  6
dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano  ad
applicarsi a decorrere  dal  1°  gennaio  2018.  Al  comma  2,  primo
periodo, dell'articolo 7  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112,  le
parole: «prime o seconde» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «prime,
seconde o terze». 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 4,5 milioni di  euro  a
decorrere dall'anno 2018, si provvede, per l'anno 2018 e a  decorrere
dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e,
per    l'anno     2019,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199,  della
medesima legge n. 190 del 2014. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  la   tutela   del   patrimonio
          culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il  rilancio  del
          turismo», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  31  maggio
          2014, n. 125. 
              «Art. 1(ART-BONUS - Credito di imposta per favorire  le
          erogazioni liberali a sostegno della cultura). - 1. Per  le
          erogazioni  liberali  in  denaro  effettuate  nei   periodi
          d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013,
          per interventi di manutenzione, protezione  e  restauro  di
          beni culturali pubblici, per il sostegno degli  istituti  e
          dei luoghi della cultura di  appartenenza  pubblica,  delle
          fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di  tradizione  e
          per la realizzazione di nuove strutture, il restauro  e  il
          potenziamento di quelle esistenti  di  enti  o  istituzioni
          pubbliche   che,   senza   scopo   di    lucro,    svolgono
          esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
          le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere
          h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per  cento
          delle erogazioni effettuate.». 
              - Per il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si  veda  nelle  note
          all'art. 4. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  7,  commi  1-6,  del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  recante
          «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9  agosto
          2013, n. 186: 
              «Art. 7 (Misure urgenti per la promozione della  musica
          di giovani artisti e compositori emergenti,  nonche'  degli
          eventi di spettacolo dal vivo di portata minore). -  1.  Al
          fine  di  agevolare  il  rilancio  del   sistema   musicale
          italiano, ai fini delle imposte sui redditi,  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di  spesa  di  4,5
          milioni di euro annui e fino ad esaurimento  delle  risorse
          disponibili, alle imprese produttrici di  fonogrammi  e  di
          videogrammi musicali di cui  all'art.  78  della  legge  22
          aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,  ed  alle
          imprese  organizzatrici  e  produttrici  di  spettacoli  di
          musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio  2012,  e'
          riconosciuto un credito d'imposta nella misura del  30  per
          cento  dei  costi  sostenuti  per  attivita'  di  sviluppo,
          produzione, digitalizzazione e promozione di  registrazioni
          fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita'
          di cui al comma 5 del presente articolo,  fino  all'importo
          massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. 
              2.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          riconosciuto esclusivamente per opere prime  o  seconde,  a
          esclusione  delle  demo  autoprodotte,  di  nuovi   talenti
          definiti come artisti, gruppi  di  artisti,  compositori  o
          artisti-interpreti. Nel  caso  di  gruppi  di  artisti,  il
          gruppo puo' usufruire del credito d'imposta solo  se  nella
          stessa annualita' piu' della meta' dei  componenti  non  ne
          abbiano gia' usufruito. 
              3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1,
          le  imprese  hanno  l'obbligo  di   spendere   un   importo
          corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso
          nel territorio nazionale,  privilegiando  la  formazione  e
          l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 
              4. Le imprese di cui al comma  1  possono  accedere  al
          credito  d'imposta  nel  rispetto  dei  limiti  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del
          15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza  minore
          («de  minimis»).   Esse,   inoltre,   non   devono   essere
          controllate, da  parte  di  un  editore  di  servizi  media
          audiovisivi. 
              5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non  concorre
          alla formazione del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi e del valore della produzione ai fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, non  rileva  ai  fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
          delle imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente
          in  compensazione  ai  sensi  dell'art.  17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni. 
              6. Le disposizioni applicative del  presente  articolo,
          con riferimento, in particolare, alle  tipologie  di  spese
          eleggibili,  alle  procedure  per  la  loro  ammissione  al
          beneficio, alle soglie  massime  di  spesa  eleggibile  per
          singola  registrazione  fonografica  o   videografica,   ai
          criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'  delle
          spese sostenute, nonche' alle  procedure  di  recupero  nei
          casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta  secondo
          quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con  decreto  del
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sentito il Ministro dello sviluppo  economico,  da
          adottarsi entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.». 
              - Per il testo dell'art. 1,  commi  199  e  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2015)»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O., si  veda
          nelle note all'art. 4.