Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2,  dell'Accordo
di cui all'articolo 1, valutati in euro 5.012 annui ad anni alterni a
decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.