Art. 4 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad
esclusione di quelle di cui all'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'articolo  9  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.