(Allegato-art. 10)
 
                            Articolo 10. 
 
 
                            Giurisdizione 
 
    1. Le  autorita'  della  Parte  ospitante  hanno  il  diritto  di
esercitare la propria giurisdizione sul personale militare  e  civile
ospite per i reati commessi sul loro territorio e passibili  di  pena
ai sensi della legislazione vigente su quel territorio, 
    2. Tuttavia, le Autorita' del Paese inviante hanno il diritto  di
esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle
proprie Forze armate, nei seguenti casi: 
      a. nei casi in cui le infrazioni minaccino  la  sicurezza  o  i
beni del Paese inviante; 
      b. nei casi in cui i reati commessi sono conseguenti ad atti  o
omissioni -  dovuti  a  comportamento  intenzionale  o   negligente -
commessi nel corso di, o in relazione con, l'esercizio delle funzioni
assegnate. 
    3. Nei casi in cui il suddetto personale ospite sia  direttamente
o indirettamente coinvolto in eventi per i quali le leggi della Parte
ospitante  prevedono  la  pena  capitale,   tale   pena   non   sara'
pronunciata, e qualora fosse pronunciata,  ad  essa  non  sara'  data
esecuzione.