Articolo 11 Sicurezza delle informazioni classificate 1. Ai fini del presente Accordo, con il termine «informazioni classificate» si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione audio o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, conservate, trattate in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali delle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra Governi approvati dalla Autorita' Nazionale per la Sicurezza/Autorita' Designata dalle Parti. 4. Le classifiche di segretezza sono le seguenti: ===================================================================== | Per la Repubblica | Corrispondenza (in lingua | Per la Repubblica| | italiana | inglese) | dell'Ecuador | +====================+===========================+==================+ | SEGRETISSIMO | TOP SECRET | SECRETISIMO | +--------------------+---------------------------+------------------+ | SEGRETO | SECRET | SECRETO | +--------------------+---------------------------+------------------+ | RISERVATISSIMO | CONFIDENTIAL | RESERVADO | +--------------------+---------------------------+------------------+ | RISERVATO | RESTRICTED | CONFIDENCIAL | +--------------------+---------------------------+------------------+ 5. L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtu' del presente Accordo da parte di personale delle Parti avverra' dopo che sia stata accertata la necessita' di conoscere e sia stato accordato un adeguato nulla osta di segretezza in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali. 6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate espressamente nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. Il trasferimento a Terzi Organizzazioni Internazionali delle informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' per la Sicurezza della Parte Originatrice. 8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo/Memorandum relativo alla cooperazione, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive Autorita' Nazionali per la Sicurezza o da Autorita' Designate per la Sicurezza delle Parti.