(Allegato-art. 11)
 
                             Articolo 11 
 
 
              Sicurezza delle informazioni classificate 
 
    1. Ai fini del presente Accordo,  con  il  termine  «informazioni
classificate»  si  intende  ogni  elemento,  documento  o   materiale
classificato, quale che ne sia la forma, sia essa  una  comunicazione
audio o visiva di contenuto classificato o la trasmissione  elettrica
o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la
cui diffusione potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza  delle
Parti. 
    2. Tutte  le  informazioni  classificate,  scambiate  o  generate
nell'ambito  del  presente  Accordo   sono   utilizzate,   trasmesse,
conservate, trattate in conformita' con le  leggi  ed  i  regolamenti
nazionali delle Parti. 
    3.  Le  informazioni  classificate  saranno  trasferite  soltanto
attraverso canali  diretti  fra  Governi  approvati  dalla  Autorita'
Nazionale per la Sicurezza/Autorita' Designata dalle Parti. 
    4. Le classifiche di segretezza sono le seguenti: 
      
 
=====================================================================
|  Per la Repubblica | Corrispondenza (in lingua | Per la Repubblica|
|      italiana      |         inglese)          |   dell'Ecuador   |
+====================+===========================+==================+
|    SEGRETISSIMO    |        TOP SECRET         |   SECRETISIMO    |
+--------------------+---------------------------+------------------+
|      SEGRETO       |          SECRET           |     SECRETO      |
+--------------------+---------------------------+------------------+
|   RISERVATISSIMO   |       CONFIDENTIAL        |    RESERVADO     |
+--------------------+---------------------------+------------------+
|     RISERVATO      |        RESTRICTED         |   CONFIDENCIAL   |
+--------------------+---------------------------+------------------+
 
    5. L'accesso alle informazioni classificate scambiate  in  virtu'
del presente Accordo da parte di personale delle Parti avverra'  dopo
che sia stata accertata  la  necessita'  di  conoscere  e  sia  stato
accordato un adeguato nulla osta di segretezza in conformita' con  le
leggi ed i regolamenti nazionali. 
    6. Le Parti garantiranno che tutte le  informazioni  classificate
scambiate saranno utilizzate soltanto per gli  scopi  ai  quali  sono
state destinate espressamente nell'ambito  e  con  le  finalita'  del
presente Accordo. 
    Il trasferimento  a  Terzi  Organizzazioni  Internazionali  delle
informazioni classificate, acquisite nel contesto della  cooperazione
nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente  Accordo,
e' soggetto alla preventiva approvazione scritta  dell'Autorita'  per
la Sicurezza della Parte Originatrice. 
    8. Ferma restando l'immediata vigenza  delle  clausole  contenute
nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti  le
informazioni    classificate,    non    contenuti    nel     presente
Accordo/Memorandum relativo alla cooperazione,  saranno  regolati  da
uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che  verra'  stipulato
dalle rispettive Autorita' Nazionali per la Sicurezza o da  Autorita'
Designate per la Sicurezza delle Parti.