Articolo 14 Vigore e denuncia 1. L'Accordo restera' in vigore fino a quando una delle Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo. 2. La risoluzione dell'Accordo richiesta da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrera' in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 3. La denuncia del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attivita' in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.