(Allegato-art. 14)
 
                             Articolo 14 
 
 
                          Vigore e denuncia 
 
    1. L'Accordo restera' in vigore fino a quando una delle Parti non
decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo. 
    2. La risoluzione dell'Accordo richiesta da una delle Parti sara'
notificata all'altra  Parte  per  iscritto  ed  attraverso  i  canali
diplomatici, ed entrera' in  vigore  novanta  (90)  giorni  dopo  che
l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 
    3. La denuncia del presente Accordo non influisce sui programmi e
sulle attivita' in  corso  previste  dal  presente  Accordo,  se  non
diversamente concordato fra le Parti.