(Allegato-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
 
                   Esecuzione della collaborazione 
 
    1. Le attivita' concrete di cooperazione nel campo  della  difesa
saranno organizzate e  condotte  dal  Ministero  della  difesa  della
Repubblica italiana e dal Ministero  della  difesa  della  Repubblica
dell'Ecuador. 
    2. Eventuali consultazioni  dei  rappresentanti  delle  Parti  si
terranno alternativamente a Roma e a Quito allo scopo di elaborare ed
approvare, ove opportuno  e  previo  consenso  bilaterale,  eventuali
accordi specifici ad integrazione e completamento di questo  Accordo,
nonche' eventuali programmi  di  cooperazione  tra  le  Forze  armate
italiane e le Forze armate ecuadoregne.