Articolo 2 Esecuzione della collaborazione 1. Le attivita' concrete di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell'Ecuador. 2. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Quito allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento di questo Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate italiane e le Forze armate ecuadoregne.